Sent.C. Cass. 14/03/2006, n. 5445 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 14/03/2006, n. 5445

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1. Opere pubbliche - Danni a terzi - Strade - Obblighi di manutenzione e controllo - A carico P.A. - Obbligo ente proprietario di mantenere in buono stato anche la zona fra i margini della carreggiata extraurbana e la banchina stradale - Correlativo obbligo di segnalazione pericoli ed insidie. 2. Opere pubbliche - Danni a terzi - Strade - Insidia stradale - Responsabilità P.A. - Ex art. 2043 Cod. civ. - Onere della prova.
1. In materia di strade pubbliche, per assicurare la sicurezza degli utenti la P.A., quale proprietaria, ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (art. 16 L. n. 2248 del 1865, All. F; art. 14 Cod. stradale; art. 28 L. n. 2248 del 1865, All. F; per i Comuni, art. 5 R.D. 15 novembre 1923 n. 2506) nonchè di prevenire e, se nel caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale («banchina»), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata, in quanto anch'essa, in assenza di specifica segnalazione contraria, benchè non pavimentata per la sua apparenza esteriore suscita negli utenti affidamento di consistenza e sicura transitabilità, sicché non deve presentare insidie o trabocchetti, la cui sussistenza comporta pertanto la responsabilità della P.A. per i danni che ai medesimi ne siano derivati. 2. In materia di responsabilità civile da manutenzione di strade pubbliche statali, l'insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto non è elemento costitutivo dell'illecito aquiliano ex art. 2043 Cod. civ. sicché della prova della relativa sussistenza non può onerarsi il danneggiato, risultandone altrimenti, a fronte di un correlativo ingiustificato privilegio per la P.A., la posizione inammissibilmente aggravata, in contrasto con il principio cui risulta ispirato l'ordinamento di generale favore per colui che ha subito la lesione di una propria posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata a cagione della condotta dolosa o colposa altrui, che impone a chi questa mantenga di rimuovere o ristorare, laddove non riesca a prevenirlo, il danno inferto. A tale stregua l'insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della P.A. di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno, al fine di far valere la propria mancanza di colpa o, se del caso, il concorso di colpa del danneggiato (Nell'affermare il suindicato principio, con riferimento a strada provinciale la cui banchina, invasa per un tratto dalla ruota di un autocarro, aveva ceduto al peso con conseguente ribaltamento del veicolo e morte del conducente, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva fatto discendere dalla mancanza di adeguata segnalazione la sussistenza di un'insidia e la responsabilità della Provincia per l'incidente accaduto, rigettando la censura dell'amministrazione ricorrente la quale, contestando la configurabilità dei ravvisati obblighi di segnalazione a suo carico, deduceva poter essere nella fattispecie la propria responsabilità affermata solamente all'esito della prova, da fornirsi per converso da parte dei danneggiati - nella specie, la moglie ed i figli del defunto - della esistenza nel caso di un'insidia o trabocchetto).

1. Ved. Cass. 9 novembre 2005 n. 21686 R ; 1 dicembre 2004 n. 22592 R; 1 ottobre 2004 n. 19653,R 14 luglio 2004 n. 13087 R; 4 giugno 2004 n. 10654 R; 23 luglio 2003 n. 11446 [R=W23L0311446]; 13 gennaio 2003 n. 298, R 19 luglio 2002 n. 10577 R; 9 gennaio 2002 n. 203 R; 2 agosto 2000 n. 10112, [R=W2AG0010112] 25 febbraio 1997 n. 1707, [R=W25F971707] 16 aprile 1993 n. 4533 R; 26 settembre 1979 n. 4973.[R=W26S794973] 1a. e 2a. - Ved. Cass. 7 dicembre 2005 n. 26997 R
(Cod. strad. art. 14; L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, artt. 16 e 28; R.D. 15 novembre 1923 n. 2506, art. 5) [Cod. civ. art. 2043 (n)]

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