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Sent.C. Cass. 04/06/2004, n. 10654

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1. Opere pubbliche - Danni a terzi - Strada - Insidia stradale - Responsabilità P.A. ex art. 2043 Cod. civ..
1. La pubblica Amministrazione incontra, nell'esercizio del suo potere discrezionale anche nella vigilanza e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalle norme di legge e di regolamento nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del «neminem laedere» in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al cosiddetto trabocchetto o insidia stradale;ai fini dell'accertamento della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 Cod. civ. dell'amministrazione e dell'ente concessionario per i danni subiti dall'utente stradale, incombe su quest'ultimo l'onere di provare l'esistenza dell' insidia non visibile e non prevedibile, ma non anche il comportamento omissivo dell'ente concessionario per non avere tempestivamente rimosso o segnalato l'insidia pur avendone avuto notizia.

Ved. Cass. 28 gennaio 2004 n. 1571 R
(Cod. civ. art. 2043)

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