Sent.C. Cass. 07/07/2004, n. 12416 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 07/07/2004, n. 12416

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1. Appalti ll.pp. - Risoluzione del contratto - Per inadempimento ex disposizioni generali di artt. 1453 ss. C.c. - Natura integrativa delle disposizioni speciali ex artt. 1662, 1667 a 1669 C.c. e art. 35, u.c. D.P.R. 62/1063. 2. Appalti ll.pp. - Varianti - Lavori oltre il sesto quinto - Occorre accordo fra le parti - Con atto di sottomissione o aggiuntivo. 3. Appalti ll.pp. - Contratto - Riferimento a norma richiamata - Validità - Limiti.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, le disposizioni speciali dettate con riferimento alle ipotesi di inadempimento del contratto di appalto (come quelle di cui agli art. 1662, 1667, 1668, 1669 Cod. civ., 35, ultimo comma, D.P.R. 1063/1962) integrano, senza peraltro sostituirli, i principi generali dettati dal legislatore in tema di mancato adempimento e di risoluzione del negozio di cui agli artt. 1453 ss. Cod. civ. Da ciò consegue - quanto, in particolare, alla citata disposizione ex art. 35 D.P.R. 1063/1962 - che tale, speciale rimedio risolutorio sia - sì - esperibile a prescindere dalla non scarsa importanza dell'inadempimento e pur quando quest'ultima condizione non ricorra, ma che tornino ad applicarsi, per converso, le disposizioni generali di cui agli artt. 1453 ss. Cod. civ. ove l'imprenditore non possa invocare i (più favorevoli) presupposti della norma speciale. 2. In tema di appalto pubblico ed in applicazione degli artt. 344 della legge n. 2248, All. F), del 1865, nonché 14 del D.P.R. 1063/1962, qualora l'amministrazione appaltante richieda lavori diversi da quelli considerati in contratto, in variante dell'opera appaltata, per un importo di oltre un quinto a quello stabilito, la richiesta medesima non si correla ad un potere dell'amministrazione cui corrisponda un obbligo dell'appaltatore, e, pertanto, l'accordo fra le parti per l'esecuzione di tale variante (a mezzo di atto di sottomissione dell'appaltatore alla richiesta dell'amministrazione o di atto aggiuntivo) deve parificarsi a quello che abbia ad oggetto lavori extracontrattuali in senso stretto e qualificarsi come un nuovo ed autonomo contratto modificativo del precedente. 3. Qualora le parti, nello stipulare un contratto (nella specie, di appalto di opere pubbliche) abbiano fatto riferimento, per determinarne la portata ed i limiti, ad una norma legislativa (negozio cosiddetto «per relationem»), il contenuto della norma richiamata (nella specie, art. 35 D.P.R. 1063/1962 in tema di determinazione degli interessi per ritardato pagamento di somme inerenti a ratei di acconto) viene recepito in seno alla dichiarazione negoziale formandone elemento integrante, con la conseguenza che, onde individuare l'estensione e i limiti del contratto, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della norma richiamata al momento della conclusione del contratto stesso, mentre le successive vicende della norma in questione possono spiegare influenza sul rapporto solo se e quando le parti manifestino, anche tacitamente, la volontà di tenerne conto a modificazione dei pregressi accordi.

Ved. Cass. S.U. 23 dicembre 2003 n. 19787 [R=WSU23D0319787] Conforme a Cass. 14 giugno 2000 n. 8094 R Sulle varianti negli appalti ll.pp., con lavori per oltre il quinto d'obbligo, ved. Cass. 18 settembre 2003 n. 13734 R (Nel caso di aumento dei lavori superiore ad un quinto dell'importo contrattuale, l'appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto, ferma restando la possibilità della prosecuzione dei lavori con l'accordo di entrambe le parti) .
(Cod. civ. artt. 1453, 1662, 1667, 1668, 1669; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 35, u.c.) (L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, art. 344; Cap. gen. oo.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 14) (D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 35)

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