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Sent.C. Cass. 22/02/2007, n. 4176

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Appalti ll.pp. - Contratto - Riferimento a norma richiamata - Validità - Limiti.
1. Qualora le parti, nello stipulare un contratto di appalto di opere pubbliche abbiano fatto riferimento, per determinarne la portata ed i limiti, ad una norma legislativa (negozio cosiddetto «per relationem»), il contenuto della norma richiamata (nella specie, art. 47 D.P.R. 1063 del 1962 in tema di derogabilità della competenza arbitrale) viene recepito nella dichiarazione negoziale formandone elemento integrante, con la conseguenza che, onde individuare l’estensione e i limiti del contratto, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della norma richiamata al momento della conclusione del contratto stesso, mentre le successive vicende della medesima norma possono spiegare influenza sul rapporto solo se e quando le parti manifestino, anche tacitamente, la volontà di tenerne conto a modificazione dei pregressi accordi.

1. Conf. Cass. 7 luglio 2004 n. 12416 R

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