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Sent.C. Cass. 15/10/2004, n. 20324

50128 50128
1. Appalti ll.pp. - Anticipazione all'appaltatore - Revoca - Recupero delle somme anticipate - Eventuali richieste al fideiussore - Inammissibilità. 2. Appalti ll.pp. - Contratto - Risoluzione - Per inadempienza dell'appaltatore - Concorso di colpa P.A. per intempestiva gara di riappalto - Esclusione. 3. Appalti ll.pp. - Ritenute di garanzia - Spettanza all'appaltatore in caso di risoluzione del contratto per suo inadempimento - Esclusione.
1. In tema di opere pubbliche, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972 n. 627 e della disciplina attuativa contenuta nel D.M. 25 novembre 1972, le anticipazioni concesse dalla stazione appaltante all'impresa appaltatrice vengono gradualmente recuperate con trattenute sugli acconti e, se necessario, sul saldo dell'importo contrattuale, e, correlativamente, la misura della corrispondente garanzia fideiussoria si riduce nei limiti delle anticipazioni ancora da recuperare. Ad un tal riguardo, in caso di risoluzione dell'appalto, con conseguente revoca dell'anticipazione, la prevista facoltà della stazione appaltante di chiedere al fideiussore la restituzione dell'anticipazione non incide affatto sull'obbligo di restituzione del debitore principale e, quindi, sul diritto incondizionato della P.A. committente di pretendere da questo il recupero dell'anticipazione, essendo da escludere la configurabilità di un anomalo «beneficium excussionis» in favore del debitore principale. 2. In tema di appalto di opere pubbliche, nel giudizio promosso dalla amministrazione committente contro l'appaltatore, dopo la risoluzione di diritto del contratto, per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alle inadempienze dell'appaltatore, non è deducibile un concorso di colpa dell'amministrazione medesima, per non avere questa tempestivamente bandito una nuova gara per il riappalto dei lavori, in considerazione, tra l'altro, dell'insindacabilità del suo potere discrezionale di indire o meno una nuova gara e, in caso affermativo, di stabilirne tempo e modalità. 3. In tema di appalto di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 33 del Capitolato generale d'appalto approvato con il D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, le ritenute di legge costituiscono parte del compenso dovuto all'appaltatore per i lavori eseguiti, che la stazione appaltante è obbligata a trattenere in corso d'opera ed in occasione del pagamento dei singoli acconti, e che essa è tenuta a corrispondere soltanto in occasione della rata di saldo, successivamente all'avvenuto collaudo dell'opera. Ne consegue che delle somme ritenute non può essere disposta la restituzione all'appaltatore allorché l'appalto sia stato dichiarato risolto di diritto per inadempimento dell'appaltatore medesimo.

1a. - Ved. Cass. 4 giugno 2004 n. 10641 R 2a. - Ved. Cass. 7 luglio 2004 n. 12416 R
(D.P.R. 30 giugno 1972 n. 627; D.M. 25 novembre 1972) (D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 33) [R=DPR106362]

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