Sent.C. Cass. 02/09/2004, n. 17673 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 02/09/2004, n. 17673

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1. Appalti ll.pp. - Anticipazione all'appaltatore - Revoca - Presupposti - Richiesta al fideiussore del rimborso delle somme anticipate - Ammissibilità. 2. Appalti ll.pp. - Contratto - Risoluzione - Indennità dell'appaltatore ex. art. 345 L. 1865/2248, All. F - Dovuta in caso di recesso P.A. appaltante ma non in caso di annullamento del giudice.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, la revoca dell'anticipazione di somme all'impresa appaltatrice si configura quale espressione del potere di autotutela dell'ente committente in presenza del fatto obiettivo della mancata prosecuzione dell'appalto, da qualunque ragione tale mancata prosecuzione dipenda, e quindi anche quando essa derivi, non da un inadempimento (o da un comportamento comunque colpevole) dell'imprenditore, ma dall'annullamento dell'aggiudicazione operata dal giudice amministrativo. Detta revoca dell'anticipazione, comportando l'obbligo di restituzione a carico dell'appaltatore, implica il diritto dell'ente committente di chiedere al fideiussore, che ha garantito l'anticipazione, il rimborso della somma anticipata. 2. In tema di appalto di opere pubbliche, la speciale indennità in favore dell'appaltatore prevista dall'art. 345 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, All. F, si applica in caso di recesso dell'ente appaltante, per cui presuppone l'esistenza di un contratto di appalto valido ed operante; il diritto a tale indennità, pertanto, non sorge allorché l'aggiudicazione del contratto di appalto sia stata annullata dal giudice amministrativo, stante il carattere retroattivo dell'annullamento, che importa che l'appalto debba considerarsi come mai venuto ad esistenza.

1. Ved. Cass. 23 luglio 2003 n. 11488[R=W23L0311488] 1a. Ved. Cass. 4 giugno 2004 n. 10641 R. 2a. Ved. Cass. 7 luglio 2004 n. 12416 R
(Cod. civ. art. 1975, 1° c.; R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, art. 12) (L. 20 marzo 1865 n. 2448, All F, art. 345) R

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