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Sent.C. Cass. 22/07/2003, n. 11418

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1. Consulente tecnico d’ufficio - Compenso - Liquidazione - Provvedimento emesso dopo la sentenza - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità.
1. In considerazione del fatto che, definito il giudizio e regolato con sentenza l’onere delle spese processuali, il giudice non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d’ufficio, il relativo provvedimento risulta abnorme e in relazione ad esso, trattandosi di atto idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d’ufficio ad ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 633 n. 3 Cod. proc. civ..

1a. (CTU-ONO.3) - Sulla opposizione del C.T.U. al provvedimento di liquidazione del compenso ved. Cass. 25 marzo 2003 n. 4369 R; 3 luglio 2000 n. 8874 R e 30 maggio 2000 n. 7162 R 21 gennaio 2000 n. 645 R (Contraddittori necessari nel procedimento di opposizione); 4 marzo 2000 n. 2481 R e 15 gennaio 2000 n. 404 R (Termine di decadenza per l’opposizione); C. Cost. ord.za 22 luglio 1999 n. 356 R (Notifica agli interessati dell’opposizione alla liquidazione del compenso con ricorso ex art. 11, 6° c., L. 1980 n. 319 R - Infondata questione di legittimità costituzionale); Cass. 12 maggio 1999 n. 4697 R(Opposizione ex art. 11 L. 8 luglio 1990 n. 319 e conseguenze della mancata notificazione del ricorso al P.M.) .
(Cost. art. 111; Cod. proc. civ. art. 633 n. 3)

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