Sent.C. Cass. 30/05/2000, n. 7162 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 30/05/2000, n. 7162

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Liquidazione - Opposizione - Ex art. 645 Cod. proc. civ. e non con ricorso ex art. 111 Cost.
1. Il provvedimento di liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice non inclusi tra quelli cui si applica la procedura speciale di cui alla L. 8 luglio 1980 n. 319 ha natura monitoria e, contro di esso, è esperibile il rimedio dell'opposizione prevista dall'art. 645 Cod. proc. civ. e non quello del ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Sulla opposizione del C.T.U. al provvedimento di liquidazione del compenso ved. Cass. 21 gennaio 2000 n. 645 R (Contraddittori necessari nel procedimento di opposizione); Cass. 4 marzo 2000 n. 2481 R e 15 gennaio 2000 n. 404 R (Termine di decadenza per l'opposizione); C. Cost. ord.za 22 luglio 1999 n. 356 R (Notifica agli interessati dell'opposizione alla liquidazione del compenso con ricorso ex art. 11, 6° c., L. 1980 n. 319 R - Infondata questione di legittimità costituzionale); Cass. 12 maggio 1999 n. 4697 R (Opposizione ex art. 11 L. 8 luglio 1990 n. 319 e conseguenze della mancata notificazione del ricorso al P.M.). Sulla consulenza tecnica d'ufficio ved. anche Il consulente tecnico d'ufficio: nomina ed onorario; Il consulente tecnico d'ufficio: Albo - Attività - Consulente tecnico di parte - Conclusione e relazione di consulenza - Supplemento, nullità, rinnovazione della consulenza; sostituzione del C.T.U.; Consulente tecnico e perito; Periti d'ufficio - Onorario in caso di maggiore durata dell'incarico; Onorario del C.T.U. per le attività previste dal D.P.R. 1988 n. 352 R - Consulente tecnico d'ufficio e di parte.
(Cost. art. 111; Cod. proc. civ. art. 645; L. 8 luglio 1980 n. 319) R

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