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Sent.C. Cass. 15/01/2000, n. 404

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Decreto di liquidazione - Opposizione - Termine di decadenza.
1. Ai fini del rispetto del termine di decadenza di venti giorni, stabilito dall'art. 11 comma 5 L. 8 luglio 1980 n. 319 per l'impugnazione delle liquidazioni dei compensi in favore dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, è sufficiente il deposito del ricorso in cancelleria, che realizza l'editio actionis; la successiva notificazione, con cui si attua la vocatio in ius, deve bensì avvenire in tempo utile per l'udienza fissata con il decreto presidenziale ma questo, non ostandovi alcuna norma, ben può essere modificato con ulteriori provvedimenti, che come il primo hanno carattere eminentemente ordinatorio, sicché né l'uno né gli altri sono assoggettabili ad alcun sindacato in sede di legittimità.

Ved. Cass. 22 dicembre 1999 n. 14456R.
(L. 8 luglio 1980 n. 319, art. 11, 5° comma)R

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