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Ord.Corte Cost. 22/07/1999, n. 356

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Liquidazione - Opposizione - Con ricorso ex art. 11, 6° c., L. 1980 n. 319 - Notifica agli interessati - Questione di legittimità costituzionale ex artt. 3 e 24 Cost. - Infondata.
1. Al giudizio di opposizione promosso da un C.T.U. contro il decreto di liquidazione del compenso dovutogli, ai sensi dell'art. 29 L. 13 giugno 1942 n. 794, devono essere invitati tutti gli "interessati", la cui individuazione spetta al giudice dell'opposizione. Pertanto è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, ex artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 11, 6° comma, della L. 8 luglio 1980 n. 319 nella parte in cui non prevede che, nel suddetto giudizio di opposizione, il ricorso del C.T.U. debba essere notificato soltanto alle parti costituite.

1a. (CTU-ONO.3) Ved. Cass. 12 maggio 1999 n. 7687[R=W12MA997687].
(Cost. artt. 3 e 24; L. 13 giugno 1942 n. 794, art. 29[R=L79442,A=29]; L. 8 luglio 1980 n. 319, art. 11, 6° comma)R

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