Sent.C. Cass. 04/03/2000, n. 2481 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 04/03/2000, n. 2481

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Liquidazione - Reclamo - Termine decorrenza. 2. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Liquidazione - Procedura.
1. È valida, ai fini della decorrenza del termine di venti giorni per la proposizione del reclamo, previsto dall'art. 11, comma 5, L. 8 luglio 1980 n. 319, la comunicazione effettuata alle parti mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 82 R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 del provvedimento di liquidazione del compenso ad un C.T.U., se la sede ove si svolge il giudizio non rientra nella circoscrizione del Tribunale a cui i difensori sono assegnati e questi non hanno eletto domicilio nel luogo ove ha sede l'Autorità giudiziaria dinanzi alla quale ha espletato l'incarico il consulente d'ufficio. 2. Il consulente tecnico d'ufficio può, onde ottenere il compenso spettantegli per l'attività svolta, ricorrere alla procedura monitoria o ordinaria soltanto sussidiariamente, e cioè se neppure con la sentenza che decide la causa in cui ha espletato l'incarico il giudice di questa glielo abbia liquidato.

Ved. Cass. 2 marzo 2000 n. 2315R, 22 gennaio 2000 n. 694R, 21 gennaio 2000 n. 645R, 15 gennaio 2000 n. 404R e 22 dicembre 1999 n. 14456R.
(R.D. 22 gennaio 1934 n. 37[R=RD3734]; L. 8 luglio 1980 n. 319, art. 11, comma 5)R

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