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Sent.C. Cass. 13/06/2002, n. 8470

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1. Notaio - Obblighi e responsabilità - Compravendita immobiliare - Accertamento della libertà del bene e visure catastali e ipotecarie - Obbligo del notaio - Salvo espressa dispensa per volontà delle parti.
1. Per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti (che non può ritenersi pertanto concessa implicitamente neanche da una sola di esse, né può essere ricavata per facta concludentia) obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal cliente e quindi fa parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale, poiché l'opera in cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell'atto, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi ed in particolare la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti dell'atto.

Sugli obblighi e le responsabilità del notaio ved. Cass. 18 gennaio 2002 n. 547 R (Rientra fra gli obblighi del notaio che sia richiesto della stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare, in particolare, il compimento delle cd. «visure catastali» e ipotecarie); 16 gennaio 2002 n. 398 R(Il notaio che nel ricevere un atto di concessione di ipoteca incorra in errore nella indicazione dei dati catastali dell'immobile, risponde del suo inadempimento se ed in quanto questo abbia procurato un danno all'interessato).

Dalla redazione