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Sent.C. Cass. 04/12/2002, n. 17202

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1. Notaio - Responsabilità professionale - Ex art. 147 L. 1913 n. 89.
1. In materia di responsabilità disciplinare dei notai, l'art. 147 della L. 16 febbraio 1913 n. 89 notarile individua con chiarezza l'interesse che si ritiene meritevole di tutela (ossia, la salvaguardia della dignità e reputazione del notaio, nonché il decoro ed il prestigio della classe notarile) e determina la condotta sanzionabile in quella idonea a compromettere l'interesse tutelato; condotta il cui contenuto, non individuato nel suo specifico atteggiarsi, è integrato dalle norme di etica professionale e, quindi, dal complesso di quei principi di deontologia che sono oggettivamente enucleabili dal comune sentire di un dato momento storico, nonché dai «Principi di deontologia professionale dei notai» emanati dal Consiglio Nazionale del notariato in data 24 febbraio 1994 (G.U. 16 luglio 1994, n. 165, suppl. ord.). Ne consegue che la norma menzionata, come tale del tutto rispettosa del principio di legalità, mentre non pone una limitazione della concorrenza tra i notai - la cui liceità anzi implicitamente riconosce -, ne vieta solamente le forme illecite, non in sè, bensì quale forma di lesione del bene protetto dalla norma del decoro e del prestigio della classe notarile, e prevede che la concorrenza illecita in questione può concretizzarsi in una serie di comportamenti tipici (riduzione di onorari e diritti accessori, procacciatori di clienti, pubblicità) o atipici (utilizzo di qualunque altro mezzo non confacente al decoro e al prestigio della classe notarile), tra i quali va ricompresa la ricerca da parte del notaio di clientela mediante il ricorso a mezzi illeciti o scorretti.

1. La sentenza ribadisce poi il principio, come da giurisprudenza costante, che gli Ordini professionali hanno il potere, nell'esercizio delle proprie attribuzioni di autoregolamentazione, di emanare norme interne di deontologia vincolanti per gli iscritti. Ved. Cass. 13 giugno 2002 n. 8470 R
(L. 16 febbraio 1913 n. 89, art. 147)

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