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Sent.C. Cass. 13/01/2003, n. 309

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1. Notaio - Responsabilità - Per violazione ex art. 1176, 2°c., Cod.civ..
1. La funzione del notaio non si esaurisce nella mera registrazione delle dichiarazioni delle parti, ma si estende all'attività di consulenza, anche fiscale, nei limiti delle conoscenze che devono far parte del normale bagaglio di un professionista che svolge la sua attività principale nel campo della contrattazione immobiliare. Ne consegue che si rende responsabile della violazione dell'obbligo di cui all'art. 1176, 2°c., Cod.civ. il notaio che non svolga una adeguata ricerca legislativa (ed una successiva consulenza) al fine di far conseguire alle parti il regime fiscale più favorevole.

Ved. Cass. 13 giugno 2002 n. 8470 R
(Cod.civ. art. 1176, 2°c.)

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