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Sent. C. Cass. 23/05/2002, n. 7538

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1. Ingegneri e architetti - Onorario - Minimi di tariffa - Inderogabilità ex L. 76/340 - Limiti ex art. 6 L. 77/404 - Interpretazione.

1. L'art. 6 della L. 1° luglio 1977 n. 404, che, interpretando autenticamente l'art. unico della L. 5 maggio 1976 n. 340 - la quale ha fissato il principio dell'inderogabilità dei minimi delle tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti - ne ha limitato l'applicazione ai rapporti intercorrenti tra privati, deve essere inteso nel senso che, nei rapporti tra ente pubblico e professionista privato cui il primo abbia affidato la progettazione di un'opera pubblica, sono validi gli accordi che prescindono dai limiti minimi stabiliti dalle tabelle, salvo comunque, ove sia certa la natura onerosa del rapporto, il diritto del professionista alla percezione di una somma a titolo di compenso (che, nel contrasto tra le parti, deve essere determinata dal giudice, prescindendo dalle tabelle degli onorari), in quanto solo siffatta interpretazione consente di non snaturare la causa della prestazione incidendo sul sinallagma contrattuale. Ne consegue che deve ritenersi nulla la clausola contenuta in un capitolato che subordini l'obbligo del pagamento del compenso per la prestazione resa, a futuri ed incerti finanziamenti.

Sulla inderogabilità dei minimi della tariffa professionale per ingegneri ed architetti ved. Cass. 13 dicembre 2001 n. 15762 R; 19 luglio 2001 n. 9806 R; 22 gennaio 2001 n. 897 R; 26 gennaio 2000 n. 863 R; 26 ottobre 1998 n. 10661 R (L'inderogabilità dei minimi di tariffa va esclusa per prestazioni con onorari a discrezione ed anche per rapporti di collaborazione ex art. 409 n. 3 Cod.proc.civ. come quelli di una attività continuativa di perizie per una banca); Cass. 24 ottobre 1995 n. 11037 R e 30 agosto 1995 n. 9155 R e 17 marzo 1993 n. 3167 R e 26 ottobre 1992 n. 11625 R e 28 aprile 1992 n. 5061 R e 28 maggio 1988 n. 3659 R (La regola dell'inderogabilità dei minimi tariffari di cui all'articolo unico della L. 5 maggio 1976 n. 340 è valida - secondo l'interpretazione autentica della L. 76/340 che è stata poi data dall'art. 6 L. 1° luglio 1977 n. 404 - solo per i rapporti fra i privati).


(L. 5 maggio 1976 n. 340, art. unico; L. 1° luglio 1977 n. 404, art. 6)

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