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Sent.C. Cass. 10/10/2007, n. 21251

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1. Professionisti - Compenso - Patti in deroga ai minimi di tariffa - Nullità - Limiti
1. La onerosità del contratto d’opera professionale, che in genere ne costituisce elemento normale, come risulta dall’art. 2233 C.c., non ne integra un elemento essenziale, né può essere considerato un limite di ordine pubblico alla autonomia contrattuale delle parti, le quali, pertanto, ben possono prevedere espressamente la gratuità dello stesso, per i motivi più vari, come l’affectio o la benevolentia ovvero ragioni di ordine sociale o di convenienza, anche con riguardo ad un personale ed indiretto vantaggio. Ne consegue che, soltanto al di fuori di dette ipotesi, il patto in deroga ai minimi della tariffa professionale sarebbe nullo.

1a. Sulla inderogabilità dei minimi della tariffa professionale per ingegneri ed architetti ved. Cass. 23 maggio 2002 n. 7538 R 1n. Codice civile - Art. 2233 (Compenso) - (c.1) Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene. (c.2) In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
[Cod. civ. art. 2233 (1n)]

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