Sent. C. Cass. 28/04/1992, n. 5061 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 28/04/1992, n. 5061

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1. Ingegneri e architetti - Onorario - Minimi di tariffa - Inderogabilità - L. 1976 n. 340 - Riferimento ai soli rapporti tra privati - Convenzione di compenso per soli lavori topografia - Esclusione delle vocazioni per lavori di campagna - Legittimità.
1. Il principio stabilito dall'art. unico L. 5 maggio 1976 n. 340 dell'inderogabilità dei minimi di tariffa delle prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti - applicabile, ai sensi dell'art. 6, 1° c. L. 1° luglio 1977 n. 404, esclusivamente ai rapporti fra privati - non è violato dalla convenzione che preveda a favore del professionista la liquidazione dei soli compensi per lavori topografici (artt. 43 e 44 della tariffa professionale) con esclusione pertanto dei compensi a vocazione (art. 33), per attività catalogata come «lavori di campagna», giacché la ratio della norma restrittiva dell'autonomia contrattuale delle parti è che il professionista non sia, per qualsiasi sua particolare ragione, indotto a prestare la sua attività a condizioni lesive della dignità della professione, ma non gli è inibito di non chiedere alcun compenso per determinate prestazioni professionali.

1. La regola della inderogabilità dei minimi della Tariffa professionale deve essere osservata oltre che dagli ingegneri ed architetti [art. unico L. 5 maggio 1976 n. 340 ; ma da essi va osservata, ai sensi dell'art. 6, 1° c., L. 1° luglio 1977 n. 404 solo nel caso che il contratto d'opera professionale sia stipulato con un privato] anche dai geometri (art. 3 L. 2 marzo 1949 n. 144), periti industriali (art. 3 L. 12 marzo 1957 n. 146), dottori agronomi e dottori forestali (art. 59 L. 7 gennaio 1976 n. 3), mentre il dottore chimico (art. 2 D.M. 21 giugno 1978) ed il perito agrario (art. 61 L. 28 marzo 1968 n. 434) restano completamente liberi di concordare qualsiasi compenso. Però la convenzione con cui venga pattuito un compenso inferiore ai minimi di tariffa, in violazione dell'anzidetta regola, espone sì il professionista a giudizio disciplinare ma non implica la nullità della convenzione stessa che resta perfettamente valida.
L. 5 maggio 1976 n. 340, art. unico R; L. 1° luglio 1977 n. 404, art. 6 R; L. 2 marzo 1949 n. 143, artt. 33, 43 e 44 R

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