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Sent. C. Cass. 26/01/2000, n. 863

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1. Ingegneri e architetti - Onorario - Minimi tariffari - Inderogabilità ex L. 1976 n. 340 - Pattuizione in deroga - Validità.

1. La L. 5 maggio 1976 n. 340 (interpretata autenticamente dall'art. 6 della legge 1° luglio 1977 n. 404, nel senso di limitarne l'applicabilità ai soli rapporti tra privati) stabilendo l'inderogabilità dei minimi tariffari degli ingegneri ed architetti per prestazioni professionali, non comporta la nullità ai sensi dell'art. 1418 Cod. civ., nella carenza di una esplicita previsione in tal senso, del patto derogatorio degli anzidetti minimi tariffari, essendo dettati questi ultimi nell'interesse del decoro e della dignità delle singole categorie professionali (che può essere adeguatamente tutelato in sede disciplinare) e non in quello generale dell'intera collettività che è il solo idoneo ad attribuire carattere di imperatività al precetto con la conseguente sanzione della nullità delle convenzioni comunque ad esso contrarie. Ne discende la validità del patto in deroga ai minimi tariffari stipulato tra un ingegnere ed un comune, il quale ove si avvalga di un professionista esterno per la redazione di un progetto di una opera pubblica agisce nella veste di soggetto privato.

1a. (ING-ONO.5TONO.1s) Sulla inderogabilità dei minimi della tariffa professionale per ingegneri ed architetti ved. Cass. 26 ottobre 1998 n. 10661 R (L'inderogabilità dei minimi di tariffa va esclusa per prestazioni con onorari a discrezione ed anche per rapporti di collaborazione ex art. 409 n. 3 Cod. proc. civ. come quelli di una attività continuativa di perizie per una banca); Cass. 24 ottobre 1995 n. 11037R e 17 marzo 1993 n. 3167R e 26 ottobre 1992 n. 11625R e 28 aprile 1992 n. 5061R e 28 maggio 1988 n. 3659R (La regola dell'inderogabilità dei minimi tariffari di cui all'articolo unico della L. 5 maggio 1976 n. 340R è valida - secondo l'interpretazione autentica della L. 76/340 che è stata poi data dall'art. 6 L. 1° luglio 1977 n. 404R - solo per i rapporti fra i privati).


(Cod. civ. artt. 1418, 2229 ss.; L. 5 maggio 1976 n. 340; L. 1° luglio 1977 n. 404, art. 6)

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