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Sent. C. Cass. 26/10/1998, n. 10661

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1. Ingegneri e architetti - Tariffa professionale - Inderogabilità - Esclusione per prestazioni con onorari "a discrezione" - Anche per rapporti di collaborazione ex art. 409, n. 3 C.p.c. (Attività continuativa di perizie per una banca).
1. L'esclusione dell'inderogabilità della tariffa professionale per gli ingegneri e gli architetti, prevista dall'art. 5 L. 2 marzo 1949 n. 143 per le consulenze ed altre prestazioni, quali perizie estimative in forma di parere verbale o di lettera, pareri comunicati verbalmente o per lettera, etc., in relazione a cui sono ammissibili onorari "a discrezione", trova applicazione anche nel caso in cui il professionista intrattenga un rapporto di collaborazione qualificabile come continuativo e coordinato a norma dell'art. 409 n. 3 Cod. proc. civ.

1. Ved. Cass. 12 giugno 1982 n. 3600[R=W12G823600].
(Cod. civ. artt. 1418 e 2113; Cod. proc. civ. art. 409 n. 3; L. 2 marzo 1949 n. 143, art. 5R; L. 4 marzo 1958 n. 143R; L. 5 maggio 1976 n. 340)R

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