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Sent. C. Cass. 19/07/2001, n. 9806

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1. Ingegneri e architetti - Onorario - Minimi di tariffa - Inderogabilità ex art. 6 L. 1977 n. 404 - Solo per rapporti fra privati.

1. L'inderogabilità dei limiti tariffari di categoria stabiliti per i professionisti è circoscritta dall'art. 6 della L. n. 404 del 1977 ai soli incarichi professionali privati e non vale, pertanto, per gli incarichi conferiti da enti pubblici.

1a. Ved. Cass. 26 gennaio 2001 n. 863[R=W26GE01863].


(L. 1° luglio 1977 n. 404, art. 6)R

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