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Sent. C. Stato 01/07/2002, n. 3589

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Volumetria - Calcolo - Volumi interrati - Non contano - Condizioni.
1. Per calcolare la volumetria del fabbricato che costituisce oggetto della concessione edilizia, il volume ricadente al di sotto dell'originario piano di campagna, che però non venga alterato dalla costruzione, non va computato.

- Riguardo alla volumetria ai fini della concessione edilizia sono stati enunciati i seguenti principi. 1. Nel calcolo della volumetria ai fini del rilascio della concessione edilizia devono comprendersi anche i locali interrati [C. Stato V 15 giugno 2001 n. 3176 R (Si fa eccezione per opere di modeste dimensioni da utilizzare saltuariamente, come p.e. cantine, garage al servizio di un appartamento); Cass. pen. III 27 settembre 1999 n. 11011 [R=WP27S9911011]. Ma vi sono sentenze contrarie secondo le quali il volume dei locali interrati non va computato [C. Stato IV 3 maggio 2000 n. 2614 R. E deve tenersi conto anche delle strutture prefabbricate e delle opere necessarie (C. Stato V, Ord.caut. 18 gennaio 2000 n. 146 R; e pure di porticati e sottotetto [C. Stato V 14 ottobre 1998 n. 1467 R; V 13 maggio 1997 n. 483 R: V 21 ottobre 1992 n. 1025 R 2. La volumetria realizzabile su un'area edificabile già parzialmente edificata deve essere calcolata come differenza fra la cubatura complessiva ammessa e quella del fabbricato preesistente (C. Stato V 28 febbraio 2001 n. 1074 in GIU 2/01, 495; IV 6 settembre 1999 n. 1402 R 3. Ai fini del calcolo della volumetria si tiene conto dell'asservimento o trasferimento di aree [C. Stato V 22 novembre 2001 n. 5928 R; IV 15 febbraio 2001 n. 731 R; V 28 giugno 2000 n. 3637 R (1. Sul trasferimento di volumetria da un fondo all'altro ai fini del rilascio della concessione edilizia; 2. Sulla cessione di cubatura dal proprietario di un fondo confinante per consentire il rilascio della concessione edilizia al vicino; 3., 4. e 5. Sugli effetti del trasferimento di volumetria da un'area ad altra area); IV 15 luglio 1999 n. 1246 R (Un proprietario di un fondo può utilizzare la volumetria edificabile sul proprio fondo anche cedendola a favore di altro proprio fondo contermine o del proprietario di altro fondo contermine, affinché questi possano avere una maggiore volumetria edificabile); V 10 febbraio 2000 n. 749 R; Cass. 12 settembre 1998 n. 9081 [R=WCS12S989081] (Per la cessione della cubatura del proprietario confinante è sufficiente la sottoscrizione del progetto); Cass. 8 aprile 1998 n. 3642 R e C. Stato V 30 marzo 1994 n. 193 R e V 4 gennaio 1993 n. 26 R (Cubatura della costruzione eccessiva rispetto all'area disponibile: soluzione mediante asservimento di parte del fondo limitrofo); V 21 gennaio 1997 n. 63 R (Sulla volumetria e la inedificabilità delle aree asservite); V 17 maggio 1996 n. 564 R (Dal calcolo della volumetria per una concessione edilizia deve essere esclusa l'area già considerata per precedente concessione); V 16 marzo 1995 n. 413 R (Ai fini del calcolo della volumetria nel caso di area asservita ad altra si ha una perdita parziale di capacità edificatoria); V 26 novembre 1994 n. 1382 R 4. Ai fini del rilascio della concessione edilizia, bisogna rifarsi agli indici volumetrici fissati direttamente dalla legge oppure dai piani regolatori o dai programmi di fabbricazione [Cass. 24 ottobre 2001 n. 13099 R (Gli indici suddetti non rappresentano misure assolute bensì limiti massimi che non possono essere superati); V 26 giugno 1996 n. 800 [R=W26G96800] (I limiti ex art. 17 L. 1967 n. 765 non sono applicabili a fabbricato industriale)]. 5. Per la determinazione della volumetria ammissibile in una zona del piano regolatore devono essere computati anche i preesistenti edifici (C. Stato IV 6 settembre 1999 n. 1402 R

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