Sent.C. Cass. 19/07/2002, n. 10577 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 19/07/2002, n. 10577

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1. Opere pubbliche - Danni a terzi - Strada extraurbana - Difettosa manutenzione della banchina laterale - Insidia o trabocchetto - Responsabilità P.A.
1. La banchina laterale delle strade extraurbane, pur essendo normalmente destinata ai pedoni è, in caso di necessità, utilizzabile dai veicoli per manovre di breve durata (quali il sorpasso di veicoli procedenti nella stessa direzione o la facilitazione dell'incrocio dei veicoli provenienti dalla direzione opposta) o di emergenza, con la conseguenza che si pongono per la stessa le medesime esigenze di sicurezza e di prevenzione valevoli per la carreggiata, che non deve presentare per l'utente insidie o trabocchetti, pena la imputabilità all'Ente pubblico proprietario dei danni che ne derivino.

Ai sensi della norma ordinaria e fondamentale del neminem laedere di cui all'art. 2043 Cod.civ. (e non della norma sulla responsabilità per danni arrecati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 Cod.civ.: ved. Cass. 12 novembre 1997 n. 11162 R la pubblica amministrazione, nell'esercizio del suo potere discrezionale in ordine alla esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, ha l'obbligo di osservare le norme di comune prudenza e diligenza per evitare che nella strada pubblica aperta al pubblico transito si presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto (la cd. insidia o trabocchetto) evidenziata dal carattere oggettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità del pericolo; ed è responsabile dei danni subiti dall'utente per siffatta situazione, l'accertamento della quale, positivo o negativo, è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile (ved. Cass. 28 luglio 1997 n. 7062 R). (Giurisprudenza costante della Corte suprema; ved., fra le tante, Cass. 30 luglio 2002 n. 11250 R; 21 dicembre 2001 n. 16179 R; 22 aprile 1999 n. 3991 R ; 4 dicembre 1998 n. 12314 R; 12 novembre 1998 n. 11455R ; 16 giugno 1998 n. 5989 R; 17 marzo 1998 n. 2850 R; 12 novembre 1997 n. 11162R ; 11 agosto 1995 n. 8823 R; 24 gennaio 1995 n. 809 R; 11 gennaio 1988 n. 35 .R Ved. Cass. 30 luglio 2002 n. 2074 [R=W30L022074](L'insidia stradale era costituita da una chiazza di gasolio su una corsia stradale percorsa in ore serali, non visibile e non prevedibile); 13 maggio 2002 n. 6807 [La prova dell'esistenza di una insidia stradale incombe sul danneggiato (la sua auto, nella specie, era stata urtata da una volpe), mentre spetta all'ente proprietario della strada provare che l'incidente poteva essere evitato con una diversa condotta di guida - Sull'onere della prova ved. anche Cass. 21 dicembre 2001 n. 16179 R]; 13 febbraio 2002 n. 2074 ; R(Responsabilità P.A. per la collisione fra due autovetture causata dalla mancanza, ad un incrocio stradale, di un segnale di precedenza che era stato abbattuto da ignoti e non ripristinato dalla P.A.); 19 luglio 2002 n. 10577 R e 9 gennaio 2002 n. 203 R [Obbligo P.A. di mantenere in buono stato di manutenzione anche la banchina laterale, cioè la zona non asfaltata posta a livello tra i margini della massicciata stradale e i limiti della sede stradale, già definita «banchina» (ved. anche Cass. 16 aprile 1993 n. 4533) R]; Cass. pen. IV 7 dicembre 2000 n. 12826 (L'obbligo di eliminare fonti di pericolo e di apprestare adeguate protezioni, ripari e cautele sussiste per il proprietario della strada, sia pubblica che privata); Cass. 9 maggio 2000 n. 5875 R (L'ente proprietario di una strada pubblica non è responsabile dei danni subiti da un autoveicolo per l'urto contro un tombino aperto e non segnalato qualora l'ostacolo avrebbe potuto essere avvistato ed evitato dall'automobilista con l'uso della ordinaria diligenza); 22 aprile 1999 n. 3991 R (L'amministrazione provinciale è stata riconosciuta responsabile dei danni ad un'auto incolpevolmente investita da un daino che aveva all'improvviso attraversato la strada); 7 ottobre 1998 n. 9915 R (La P.A. è responsabile dell'insidia per gli utenti della strada, costituita dal difettoso funzionamento di un semaforo); 17 marzo 1998 n. 2850 R (Sulla insidia o trabocchetto costituito da una irregolarità della strada, nella specie per protuberanze provocate da radici di piante); 20 agosto 1997 n. 7742 R (Nella specie il pericolo era segnalato ma in modo non visibile: il cantiere era transennato con nastro catarifrangente, ma i circostanti ammassi di pietre e la buca, luogo dell'infortunio, non erano illuminati con apposite lampade); 28 luglio 1997 n. 7062 R (Il varco aperto nel muretto di protezione della strada, sopraelevata di circa quattro metri rispetto alla sottostante spiaggia, era non visibile nelle ore notturne e non prevedibile perché preceduto e seguito, nelle aperture similari, da altri tratti protetti da sbarre orizzontali); 25 giugno 1997 n. 5670 [R=W25G975670](Nella specie l'ente pubblico non è stato ritenuto responsabile della violazione del precetto del neminem laedere, per avere temporaneamente asportato un «guard rail» originariamente posto a protezione di una curva sovrastante una scarpata, in presenza di un doppio segnale di pericolo, indicanti la sopravvenienza della curva a stretto raggio e la sdrucciolosità del fondo stradale in caso di neve o pioggia); 28 aprile 1997 n. 3630 R (Nella specie l'insidia era costituita dalla presenza di una fascia d'acqua che attraversava tutta la sede stradale in prossimità di una curva, sia perché non segnalata e non visibile sia perché non prevedibile essendosi il fatto verificato in una giornata di sole); 19 dicembre 1996 n. 11361 R (La responsabilità della P.A. sussiste per le situazioni di pericolo occulto che si presentino nelle strade statali e provinciali anche nei tratti di attraversamento dei Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti); 16 aprile 1993 n. 4533 R (L'obbligo di manutenzione stradale, per evitare pericoli occulti, si estende alle banchine laterali ma non al ciglio erboso esistente al di là della banchina); 25 settembre 1990 n. 9702 R (Nel caso di un sinistro stradale causato da insidia o trabocchetto costituito dalla mancanza di cartelli di segnalazione riguardanti lavori in corso, apposti dall'appaltatore e rimossi da terzi, sono responsabili l'appaltatore stesso - che ha l'obbligo di mantenere efficiente la segnaletica - e l'A.N.A.S.); 11 gennaio 1988 n. 35 R (Nella specie, la mancanza di illuminazione pubblica di un grosso manufatto posto al centro di crocevia aveva concorso all'infortunio mortale di un motociclista).

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