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Sent.C. Cass. 12/11/1998, n. 11455

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1. Opere pubbliche - Danni a terzi - Esecuzione e manutenzione delle opere - Potere discrezionale P.A. - Limiti - Osservanza di norme di legge, tecniche e di prudenza e diligenza (neminem laedere) - Obbligo di evitare insidie e pericolo occulto.
1. La pubblica Amministrazione nell'esercizio del suo potere discrezionale in ordine alla esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, nonché nella vigilanza e controllo in genere dei beni demaniali, incontra i limiti derivanti sia da norme di legge che regolamentari, sia da norme tecniche, sia norme di comune prudenza e diligenza ed, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere (art. 2043 Cod. civ.), in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che l'opera pubblica non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto evidenziata dal carattere oggettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità del pericolo.

1a. Ved. Cass. 7 ottobre 1998 n. 9915R e la relativa nota 1a.
(Cod. civ. art. 2043)

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