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Sent. C. Cass. civ. 24/01/1995, n. 809

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1. La Pubblica amministrazione incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale in ordine all'esecuzione ed alla manutenzione di opere pubbliche i limiti derivanti sia da norme di legge e regolamentari, sia da norme tecniche, sia da norme di comune prudenza e diligenza ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere (art. 2043 Cod. civ.) in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che l'opera pubblica, in specie una strada aperta al pubblico transito, non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto (la c.d. insidia o trabocchetto) evidenziata dal carattere oggettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità del pericolo. 1. Conf. Cass. 1° febbraio 1988 n. 921. Ved. Cass. 25 settembre 1990 n. 9702 (GIU 2/91, 1393). 1a. Come nota 2a. a Cass. 19 gennaio 1995 n. 616.

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