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Sent.C. Cass. 28/07/1997, n. 7062

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1. Opere pubbliche - Danni a terzi - Strade - Obblighi della P.A. - Situazione di pericolo occulto - Estremi - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità - Limiti - Fattispecie.
1. La Pubblica amministrazione incontra, nell'esercizio del suo potere discrezionale in ordine all'esecuzione ed alla manutenzione di opere pubbliche, limiti derivanti sia da norme regolamentari, tecniche, di comune prudenza e diligenza, oltre che, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere, in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che l'opus publicum (nella specie, una strada aperta al transito) non presenti, per l'utente, una situazione di pericolo occulto (c.d. insidia o trabocchetto), evidenziata dal carattere oggettivo della non visibilità e da quello subiettivo della non prevedibilità del pericolo stesso, situazione il cui accertamento, positivo o negativo, è rimesso al giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. (Nella specie la Corte suprema ha ritenuto correttamente motivata la sentenza di merito affermativa della sussistenza di una responsabilità dell'A.N.A.S. in relazione all'esistenza di un varco aperto nel muretto di protezione della strada Aurelia - sopraelevata di circa quattro metri rispetto alla sottostante spiaggia - non visibile nelle ore notturne e non prevedibile perché preceduto e seguito, nelle aperture similari, da altri tratti protetti da sbarre orizzontali).

Dalla redazione