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Sent.C. Stato 03/05/2002, n. 2334

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Offerte anomale - Verifica - Discrezionalità tecnica - Sindacato giurisdizionale - Limite. 2. Appalti ll.pp. - Gara - Offerte anomale - Verifica - Pronuncia negativa del giudice amministrativo - Limite. 3. Appalti ll.pp. - Gara - Offerte anomale - Limitate spese generali e utili - Giustificate da economie di scala - Ammissibilità.
1. Il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica dell'amministrazione appaltante in tema di verifica dell'anomalia delle offerte nelle gare d'appalto di lavori pubblici, non può spingersi sino a sostituire l'opinione dell'amministrazione con quella del giudice. E ciò sempre che la prima, anche se non condivisa, non venga ritenuta errata sul piano della tecnica, considerato che il giudice deve principalmente verificare che l'amministrazione abbia correttamente apprezzato i fatti ed utilizzato le regole tecniche con criteri di logicità, congruità e ragionevolezza. 2. La pronuncia del giudice amministrativo in seguito a verifica dell'anomalia di un'offerta può comportare l'annullamento di una gara d'appalto di lavori pubblici soltanto nel caso in cui il giudizio negativo investa voci di rilevanza tale da rendere inaccettabile dall'amministrazione appaltante l'offerta per via dei conseguenti dubbi sulla sua idoneità a garantire il rispetto del pubblico interesse. 3. Una limitazione delle spese generali e dell'utile d'impresa in un'offerta presentata alla gara d'appalto di lavori pubblici può essere giustificata, in sede di verifica della sua anomalia, dalle accertate economie di scala rese possibili dalla esecuzione, nella stessa zona, di altri appalti.

Ved. C. Stato VI 14 gennaio 2002 n. 157R.

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