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Sent.C. Conti 22/11/2000, n. 1559

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1. Professionisti - Incarico professionale - Da Giunta comunale - A professionisti esterni - Divieto - Eccezioni.
1. Qualora esistano appositi uffici comunali preposti allo svolgimento delle relative attività e nei quali vi sia personale sufficiente con idonee figure professionali, la Giunta comunale può conferire soltanto a carattere eccezionale incarichi di collaborazione a professionisti esterni e comunque con ben determinati oggetto e durata; e tali eccezionali fattispecie sono sindacabili dalla Corte dei conti, considerato che l'insindacabilità delle scelte amministrative non riguarda la valutazione dei comportamenti, che siano osservanti dei criteri e dei parametri stabiliti dalla normativa in vigore, ma soltanto il merito dei comportamenti stessi.

1a. Sulla inammissibilità dell'incarico professionale da parte della pubblica Amministrazione e di enti pubblici in generale a professionisti esterni salvo che in caso ed a condizioni particolari ved. C. Conti, Lazio 25 settembre 2000 n. 1544/RR (Condizioni per l'affidamento di incarichi a professionisti esterni sono: rispondenza agli scopi ed alla utilità dell'ente, incarico specifico e temporaneo, impossibilità di suo assolvimento adeguato o tempestivo da parte dello stesso ente per insufficienza numerica o per mancanza della professionalità richiesta, motivazione adeguata del provvedimento con cui è conferito l'incarico, importo della spesa relativa da sostenere per i consulenti o collaboratori esterni proporzionale ai vantaggi che possono derivarne all'ente.); C. Conti, Lazio 11 luglio 2000 n. 972/RR (Il presidente di I.A.C.P. è stato ritenuto responsabile per l'affidamento ad un ingegnere esterno di un incarico tecnico riguardante un impianto di riscaldamento, quando gli uffici dell'istituto avevano la capacità e la competenza occorrenti per quell'incarico); C. Conti, Lazio 5 luglio 2000 n. 925/RR [Eccezioni al divieto di affidamento di incarichi a professionisti esterni sono: esigenze straordinarie ed eccezionali o mancanza o carenza qualitativa o quantitativa di strutture e apparati (sono stati assolti nella specie amministratori di un I.A.C.P.)]; C. Conti, Sardegna 17 aprile 2000 n. 555/ELRR (Gli amministratori di un'Amministrazione provinciale sono responsabili per l'affidamento di incarichi a professionisti esterni, al di fuori dei limiti posti dalla giurisprudenza: eventi straordinari, incarichi temporanei, mancanza di professionisti all'interno dell'amministrazione); C. Conti, Centr. II 20 settembre 1999 n. 250R (Gli amministratori di enti locali possono avvalersi di professionisti esterni per il tempo necessario a fronteggiare stati di emergenza e di organizzazione, come quello che si verifica in seguito a calamità naturali); C. Conti, Calabria 22 giugno 1999 n. 7R (I Comuni possono affidare l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria, a liberi professionisti od a strutture di consulenze e servizi, sempre che manchi nell'amministrazione comunale personale idoneo qualitativamente e quantitativamente); C. Conti, Lazio 8 marzo 1999 n. 140/RR (L'affidamento di consulenze esterne è ammissibile soltanto nei casi previsti dalla legge o relativi ad eventi straordinari, non risolubili con la struttura burocratica della P.A.); C. Conti, Centr. III 11 settembre 1998 n. 218R [Commette colpa grave il Consiglio di amministrazione di un ente pubblico (nella specie, l'ente acquedotto pugliese) che affidi a soggetti esterni l'incarico di far parte di commissioni di gare d'appalto di lavori pubblici, con compensi elevatissimi, senza il supporto di alcuna norma e pur potendo quei compiti essere svolti da personale interno]; C. Conti, Emilia Romagna 10 febbraio 1997 n. 122/ELR; C. Conti, Lazio 7 gennaio 1997 n. 3R (Un ente pubblico può ricorrere a professionisti esterni qualora sia necessario per l'impossibilità organizzativa ed operativa dovuta ad esiguità numerica di personale o per sua carenza professionale in relazione all'oggetto dello specifico incarico); C. Conti, Contab. Pubbl. 28 giugno 1996 n. 35R [Per un ente pubblico (l'E.N.A.M., nella specie) che si trovi in stato di precarietà organizzativa con drastica riduzione di personale e mezzi, mentre permangono immutati i suoi compiti, è ammissibile l'affidamento a professionista esterno di incarico relativo a delicate questioni tributarie e di bilancio]; C. Conti, Enti 14 febbraio 1995 n. 13 R (L'eccezionale ricorso da parte di enti pubblici a professionisti esterni deve avvenire seguendo criteri di trasparenza ed è da escludersi, salvo congrua motivazione giustificativa, nei casi in cui possono anche solo ipotizzarsi commistioni di interessi); C. Conti, Enti 24 gennaio 1995 n. 4R (Per il ricorso a professionisti esterni, che è comunque ammissibile solo in casi eccezionali, vanno comunque evitati dipendenti appena collocati a riposo anche se aventi requisiti di specifica, particolare professionalità); C. Conti, Stato 2 novembre 1994 n. 120R [È illegittimo il conferimento ad un professionista estraneo alla amministrazione interessata di un incarico (nella specie, consulenza legale ed amministrativa in settore contrattuale) rientrante nella competenza degli organi e degli uffici dell'ente]; C. Conti, Stato 18 luglio 1994 n. 47R (Il ricorso a professionisti esterni, pur in casi eccezionali deve essere deliberato - previo accertamento delle esigenze occasionali che ne hanno determinato la necessità - motivando di volta in volta la specificità ed infungibilità della prestazione nonché i modi, i tempi ed il costo della stessa); C. Conti, Enti 12 luglio 1994 n. 35R; C. Conti, Enti 29 settembre 1992 n. 32R (Le consulenze esterne di un ente, disposte per eccezionali motivi, non devono riguardare attività di consulenza generica o comunque riconducibile alle mansioni proprie dei dipendenti); C. Conti, Stato 11 settembre 1992 n. 51R (Nella specie è stato ritenuto che non ricorressero le condizioni legittimanti il ricorso - da parte del centro studi di diritto comunitario di Roma a professionisti privati per l'esame e lo studio dell'attuazione di direttive C.E.E. in materia sanitaria); C. Conti, Enti 28 aprile 1992 n. 19R (Gli enti pubblici possono affidare ad estranei incarichi di consulenze in casi eccezionali e sempre per limitato periodo di tempo, prorogabile sono in via eccezionale); C. Conti, Enti 14 gennaio 1992 n. 1R (Incarichi da ente pubblico a professionisti esterni - ammissibili solo in casi eccezionali - non sono comunque legittimati qualora vengano affidati per sopperire a carriere contingenti nell'organizzazione dell'ente); C. Conti, Enti 14 giugno 1988 n. 1978[R=WCO14G881978] [È legittimo il ricorso a collaborazioni esterne in situazioni occasionali, per materie specifiche o per incarico manageriale da parte di una Società (nella specie, da parte della S.I.O.I., società italiana per l'organizzazione internazionale) avente i connotati fondamentali privatistici, anche se sovvenzionata dallo Stato, a fronte dell'espletamento di funzioni di interesse generale): C. Conti, Enti 19 aprile 1988 n. 1968R (Il compenso a professionisti esterni all'ente, per incarico conferito in presenza di condizioni eccezionali, deve essere commisurato a parametri che non eccedano i limiti fissati dagli organi professionali); C. Conti, Stato 17 marzo 1988 n. 1912R (I Dipartimenti e gli Atenei universitari, in casi particolari adeguatamente motivati, possono affidare a soggetti o strutture esterni alle Università attività professionali riguardanti competenze, prove ed esperienze simili non reperibili all'interno dell'Università, ma non in forma generalizzata); C. Conti, Stato 1° ottobre 1987 n. 1819[R=WCO1O871819] (Le Università - alle quali si applica rigorosamente il principio per cui gli enti pubblici possono affidare incarichi a professionisti esterni solo in casi eccezionali - sono tenute, al riguardo, a stipulare un vero e proprio contratto d'opera avente per oggetto la prestazione di un'unica opera complessivamente individuabile e non di attività ricorrenti e differenziate).

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