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Sent.C. Cass. 21/10/1998, n. 10443

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Prestazioni ex tabelle D.P.R. 83/820 - Determinazione a vacazioni anziché a percentuale - Solo per controversia di valore non determinabile - Obbligo di motivazione del giudice.
1. Il compenso al consulente tecnico d'ufficio è liquidabile col criterio della commisurazione al tempo (cosiddette vacazioni), anziché a percentuale, per prestazioni che rientrano nelle corrispondenti tabelle di cui al D.P.R. 14 novembre 1983 n. 820 e successivi aggiornamenti, o ad esse analoghe, soltanto se il valore della controversia non è determinabile e, pertanto, il giudice del merito deve motivare al riguardo nel provvedimento di liquidazione.

1. Le tabelle del D.P.R. 83/820 sono state sostituite dal vigente D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352R. Ved. Cass. 9 aprile 1998 n. 3687R, 18 dicembre 1997 n. 12811R, 9 dicembre 1992 n. 13037R. Ved. anche "onorario del C.T.U. per le attività previste dal D.P.R. 1988/352".
(L. 8 luglio 1980 n. 319R; D.P.R. 14 novembre 1983 n. 820[R=DPR82083]; D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352).

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