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Sent.C. Cass. 19/07/1999, n. 7687

47491 47491
1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Liquidazione a tempo (vacazioni) - Presupposti - Inapplicabilità, anche analogica, di onorario a percentuale secondo tariffa - Determinazione del giudice.
1. Nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti va applicato il criterio delle vacazioni, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti al giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale; la decisione di liquidare gli onorari a tempo e non a percentuale è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata.

1a. (CTU-ONO.5) Sul compenso a vacazioni del C.T.U. ved. Cass. 21 ottobre 1998 n. 10443R e 9 aprile 1998 n. 3687R (Il compenso del C.T.U può essere determinato dal giudice - con obbligo di motivazione - a vacazioni anziché a percentuale soltanto per controversia di valore non determinabile); C. Cost. 23 febbraio 1996 n. 41R (Per prestazioni non tabellate il compenso del C.T.U. viene determinato a vacazioni ai sensi dell'art. 4 della L. 8 luglio 1980 n. 319R, senza che sussista contrasto con l'art. 3 della Costituzione); Cass. 23 settembre 1994 n. 7837R (É legittima la liquidazione del compenso a vacazioni per il C.T.U. incaricato della redazione di planimetria).

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