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Sent. C. Cass. 23/09/2010, n. 20088

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1. Consulente tecnico d’ufficio - Compenso - Liquidazione a vacazioni - Condizioni
1. In tema di liquidazione dei compensi al C.T.U., l’adozione del sistema delle vacazioni ha carattere residuale ed è quindi applicabile ove manchi una diversa e specifica previsione tariffaria o non sia possibile un’estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale.

1. Conf. Cass. 3 agosto 2001 n. 10745 R; 19 luglio 1999 n. 7687 R. Ved. anche Cass. 28 luglio 2010 n. 17685 R; 10 novembre 1987 n. 8298. [R=W10N878298] 1a (CTU-ONO.5) - Sul compenso a vacazioni del C.T.U. ved. Cass. 28 luglio 2010 n. 17685 R e 3 agosto 2001 n. 10745 R (Il criterio a vacazioni nella determinazione dell’onorario al C.T.U. si applica quando manca una specifica previsione delle tariffe e anche quando non è possibile una estensione analogica del criterio a percentuale); 21 ottobre 1998 n. 10443 R e 9 aprile 1998 n. 3687 R (Il compenso del C.T.U può essere determinato dal giudice - con obbligo di motivazione - a vacazioni anzichè a percentuale soltanto per controversia di valore non determinabile); C.Cost. 23 febbraio 1996 n. 41 R (Per prestazioni non tabellate il compenso del C.T.U. viene determinato a vacazioni ai sensi dell’art. 4 della L. 8 luglio 1980 n. 319, senza che sussista contrasto con l’art. 3 della Costituzione); Cass. 23 settembre 1994 n. 7837 R (È legittima la liquidazione del compenso a vacazioni per il C.T.U. incaricato della redazione di planimetria).

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