Sent.C. Cass. 17/03/1998, n. 2850 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP3280

Sent.C. Cass. 17/03/1998, n. 2850

46474 46474
1. Opere pubbliche - Danni a terzi - Insidia o trabocchetto stradale - Responsabilità P.A. - Limiti.
1. Non ogni irregolarità del manto stradale - nella specie per protuberanze determinate dalle radici di piante - costituisce insidia o trabocchetto, tale da configurare la responsabilità della P.A., ai sensi dell'art. 2043 Cod. civ., se si verifica un incidente, ma occorrono altresì l'oggettiva invisibilità e la soggettiva imprevedibilità del pericolo, da provare dal danneggiato, nel giudizio di merito.

1a. Sulle situazioni di pericolo occulto (cd. insidia o trabocchetto) stradale e sui diritti dell'utente danneggiato, ai sensi dell'art. 2043 Cod. civ. ved. Cass. 20 agosto 1997 n. 7742 (PeriRcolo segnalato ma in modo non visibile); Cass. 28 luglio 1997 n. 7062 R(E' rimesso al giudice di merito, ed è insindacabile, l'accertamento positivo o negativo della situazione di pericolo occulto) ;Cass. 28 aprile 1997 n. 3630 R(L'Ente proprietario della strada aperta al pubblico transito ha l'obbligo della sua manutenzione e di evitare che si determini situazione di pericolo occulto per l'utente) ; Cass. 19 dicembre 1996 n. 11361R (La responsabilità della P.A. sussiste per le situazioni di pericolo occulto che si presentino nelle strade statali e provinciali anche nei tratti di attraversamento dei Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti); Cass. 11 agosto 1995 n. 8823 R e Cass. 24 gennaio 1995 n. 809R (Situazione di pericolo occulto per il concorrente requisito dell'elemento obiettivo della non visibilità e di quello soggettivo della imprevedibilità); Cass. 16 aprile 1993 n. 4533R (L'obbligo di manutenzione stradale, per evitare pericoli occulti, si estende alle banchine laterali ma non al ciglio erboso esistente al di la della banchina); Cass. 25 settembre 1990 n. 9702R (Nel caso di un sinistro stradale causato da insidia o trabocchetto costituito dalla mancanza di cartelli di segnalazione riguardanti lavori in corso, apposti dall'appaltatore e rimossi da terzi, sono responsabili l'appaltatore stesso - che ha l'obbligo di mantenere efficiente la segnaletica - e l'A.N.A.S.).
Cod. civ. art. 2043

Dalla redazione