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Sent. C. Cass. pen. 07/11/2000, n. 12826

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1. Strada pubblica o privata - Danni a terzi - Pericolo occulto (insidia o trabocchetto) - Responsabilità del proprietario della strada.
1. L'obbligo per il proprietario della strada, sia pubblica che privata quando sul suolo privato si attui un traffico indiscriminato e privo di controllo, sostanzialmente aperto al pubblico, di eliminare la fonte di pericolo ed anche ad apprestare adeguate protezioni, ripari, cautele ed opportune segnalazioni sorge nel momento in cui la strada presenti situazioni tali da costituire un'insidia o un trabocchetto per gli utenti sicché venga a costituire una fonte di pericolo inevitabile con l'uso della normale diligenza; tutte le volte in cui, invece, adottando la normale diligenza che si richiede a chi conduce un autoveicolo e più in generale a chi usi una strada pubblica, la situazione di disagevole transito sia conoscibile e superabile, la causazione di un eventuale infortunio non può che far capo esclusivamente e direttamente a chi non abbia adottato la diligenza imposta.

1a. Sulla situazione di pericolo occulto (cd. insidia o trabocchetto) stradale e sui diritti dell'utente danneggiato, ai sensi dell'art 2043 Cod.civ. ved. Cass. 9 maggio 2000 n. 5875R (L'ente proprietario di una strada pubblica non è responsabile dei danni subiti da un autoveicolo per l'urto contro un tombino aperto e non segnalato qualora l'ostacolo avrebbe potuto essere avvistato ed evitato dall'automobilista con l'uso della ordinaria diligenza); Cass. 22 aprile 1999 n. 3991R (La pubblica amministrazione è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile. Nella specie un'amministrazione provinciale è stata riconosciuta responsabile dei danni ad un auto incolpevolmente investita da un daino che aveva all'improvviso attraversato la strada); Cass. 4 dicembre 1998 n. 12314R (Conf. a Cass. 17 marzo 1998 n. 2850R: ved. appresso); 12 novembre 1998 n. 11455R (La P.A. ha potere discrezionale in ordine alla esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, evitando però sempre la situazione di pericolo occulto per l'utente in osservanza della norma del neminem laedere); Cass. 7 ottobre 1998 n. 9915R (La P.A. è responsabile dell'insidia per gli utenti della strada, costituita dal difettoso funzionamento di un semaforo); Cass. 16 giugno 1998 n. 5989R (La P.A. è responsabile per la situazione di pericolo occulto in una strada aperta al pubblico transito); Cass. 17 marzo 1998 n. 2850R (Perché una irregolarità della strada - nella specie per protuberanze provocate da radici di piante - costituisca insidia o trabocchetto occorre l'oggettiva invisibilità e la soggettiva imprevedibilità del pericolo); Cass. 12 novembre 1997 n. 11162R [La P.A. è responsabile - ai sensi non dell'art. 2051 Cod.civ. (danni arrecati da cose in custodia) ma dell'art. 2043 Cod.civ. (norma ordinaria e fondamentale del neminem laedere) - a che l'opera pubblica non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto evidenziata dal carattere oggettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità del pericolo]; Cass. 20 agosto 1997 n. 7742R (Pericolo segnalato ma in modo non visibile. Nella specie il cantiere era transennato con nastro catarifrangente, ma i circostanti ammassi di pietre e la buca, luogo dell'infortunio, non erano illuminati con apposite lampade); Cass. 28 luglio 1997 n. 7062R (È rimesso al giudice di merito, ed è insindacabile, l'accertamento positivo o negativo della situazione di pericolo occulto. Nella specie il varco aperto nel muretto di protezione della strada Aurelia - sopraelevata di circa quattro metri rispetto alla sottostante spiaggia - era non visibile nelle ore notturne e non prevedibile perché preceduto e seguito, nelle aperture similari, da altri tratti protetti da sbarre orizzontali); Cass. 25 giugno 1997 n. 5670 (Nella specie l'ente pubblico non è stato ritenuto responsabile della violazione del precetto del neminem laedere, per avere temporaneamente asportato un "guard rail" originariamente posto a protezione di una curva sovrastante una scarpata, in presenza di un doppio segnale di pericolo, indicanti la sopravvenienza della curva a stretto raggio e la sdrucciolosità del fondo stradale in caso di neve o pioggia); Cass. 28 aprile 1997 n. 3630R (L'ente proprietario della strada aperta al pubblico transito ha l'obbligo della sua manutenzione e di evitare che si determini situazione di pericolo occulto per l'utente. Nella specie l'insidia era costituita dalla presenza di una fascia d'acqua che attraversava tutta la sede stradale in prossimità di una curva, sia perché non segnalata e non visibile sia perché non prevedibile essendosi il fatto verificato in una giornata di sole); Cass. 19 dicembre 1996 n. 11361R (La responsabilità della P.A. sussiste per le situazioni di pericolo occulto che si presentino nelle strade statali e provinciali anche nei tratti di attraversamento dei Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti); Cass. 11 agosto 1995 n. 8823R e Cass. 24 gennaio 1995 n. 809R [La P.A. ha l'obbligo di evitare che nell'opera pubblica si presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto (la cd. insidia o trabocchetto) evidenziata dal carattere oggettivo della non visibilità e soggettivo della non prevedibilità del pericolo]; Cass. 16 aprile 1993 n. 4533R (L'obbligo di manutenzione stradale, per evitare pericoli occulti, si estende alle banchine laterali ma non al ciglio erboso esistente al di là della banchina); Cass. 25 settembre 1990 n. 9702 R (Nel caso di un sinistro stradale causato da insidia o trabocchetto costituito dalla mancanza di cartelli di segnalazione riguardanti lavori in corso, apposti dall'appaltatore e rimossi da terzi, sono responsabili l'appaltatore stesso - che ha l'obbligo di mantenere efficiente la segnaletica - e l'A.N.A.S.); Cass. 11 gennaio 1988 n. 35R (La P.A. è responsabile per il mancato rispetto, nella esecuzione e manutenzione delle opere, delle norme di comune prudenza e diligenza e dei principi del neminem laedere. Nella specie, la mancanza di illuminazione pubblica di un grosso manufatto posto al centro di crocevia aveva concorso all'infortunio mortale di un motociclista).

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