Sent.C. Cass. 25/02/1998, n. 2068 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 25/02/1998, n. 2068

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1. Appalti oo.pp. - Collaudo - Certificato - Atto di parte - Efficacia probatoria - Esclusione. 2. Appalti oo.pp. - Collaudo - Certificato - Approvazione - Scadenza del termine - Polizza cauzionale - Automatica estinzione.
1. Il certificato di collaudo, previsto dall'art. 104 R.D. 25.5.1895 n. 350, rappresenta null'altro che un giudizio che il tecnico incaricato del collaudo dell'opera pubblica realizzata in esecuzione di contratto di appalto, esprime in rapporto all'obbligazione dedotta in contratto e alle regole dell'arte, e si risolve in un mero atto giuridico, contenente un accertamento tecnico di parte, che come tale non vincola l'appaltatore, e non può costituire per il giudice fonte obiettiva di accertamento della responsabilità dell'appaltatore per vizi e difformità dell'opera, a meno che le parti non concordino di accettare a priori le decisioni del collaudatore e quindi gli attribuiscano funzioni di arbitro. Ne consegue che non incorre in violazioni delle norme disciplinanti l'onere probatorio e la valutazione sull'efficacia delle prove, la sentenza di merito che da una parte escluda che il committente possa ottemperare all'onere della prova circa l'esistenza di vizi affidandosi unicamente alle risultanze del certificato di collaudo dell'opera, e che viceversa ravvisi nei calcoli dei compensi dovuti all'appaltatore un riconoscimento di debito del committente. 2. La scadenza del termine semestrale (o del diverso termine prorogato dal capitolato speciale), previsto dall'art. 5 della L. 10.12.1981 n. 741 per l'approvazione del certificato di collaudo, comporta l'automatica estinzione delle polizze cauzionali rilasciate dall'appaltatore a garanzia della regolare esecuzione dell'opera, restando irrilevante che la decadenza non sia stata fatta valere autonomamente dalla compagnia assicuratrice, prima della domanda dell'appaltatore diretta a conseguire il saldo dell'appalto, ma solo in via di eccezione, né questo può essere elemento di qualche significato ai fini della formulazione di un giudizio di responsabilità per inadempimento dell'appaltatore e di una conseguente inoperatività dell'estinzione della garanzia fideiussoria.

2a. Ved. C. Conti, Stato 21 agosto 1996 n. 7734[R=WCO21AG967734] (Sulla ritardata approvazione del collaudo, sul silenzio della P.A. riguardo alla diffida dell'appaltatore a provvedervi e sugli effetti del detto silenzio); Cass. 29 agosto 1994 n. 7574R (Sulla ritardata formazione od approvazione del certificato di regolare esecuzione); conf. Cass. 20 gennaio 1994 n. 518R (Sulla automatica estinzione della polizza cauzionale dopo scaduto il termine per l'approvazione del certificato di collaudo); contra Cass. 24 giugno 1992 n. 7721R (L'appaltatore - indipendentemente dall'eventuale suo diritto ad ottenere la restituzione della cauzione - è vincolato fino alla certificazione del collaudo, se in tal senso è il contratto di polizza).
(Cod. civ. art. 2697; Cod. proc. civ. artt. 115 e 116; R.D. 25 maggio 1895 n. 350, artt. 99 e 104)[R=RD25MA95,A=99] (L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 5)[R=L74181,A=5]

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