Sent. C. Cass. 16/05/2002, n. 7181 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 16/05/2002, n. 7181

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1. Appalti ll.pp. - Riserve dell'appaltatore - Iscrizione non tempestiva - Decadenza - Rinunzia dell'amministrazione - Inammissibilità. 2. Appalti ll.pp. - Dovere di buona fede, correttezza e cooperazione dell'amministrazione. 3. Appalti ll.pp. - Collaudo - Certificato - Atto di parte - Efficacia probatoria - Esclusione. 4. Appalti ll.pp. - Collaudo - Certificato - Approvazione - Scadenza del termine - Polizza cauzionale - Automatica estinzione.
1. Negli appalti di opere pubbliche, la circostanza che il diritto dell'appaltatore ai maggiori compensi per i quali è stata iscritta riserva sia disponibile non consente di ritenere disponibile anche la posizione dell'ente pubblico tenuto al pagamento. Tale ente è, infatti, soggetto alle norme sulla contabilità pubblica e non può, per questo, rinunziare, né in forma espressa, né in forza di un comportamento tacito concludente, alla decadenza disposta dalla legge in ordine alla regolarità della procedura stabilita per l'iscrizione delle riserve nei registri di contabilità. 2. In tema di appalto di opere pubbliche, il dovere di cooperazione dell'amministrazione non ha carattere autonomo, ma va inteso come mezzo rispetto al fine di rendere possibile l'adempimento dell'appaltatore, ossia l'esecuzione dell'opera, che costituisce lo scopo perseguito dalle parti, sebbene da posizioni contrapposte. Pertanto, il dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto impone all'amministrazione stessa di osservare tutti quei comportamenti che, indipendentemente dagli specifici obblighi contrattuali e dal dovere generale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell'appaltatore senza rappresentare per essa un apprezzabile sacrificio, e senza che la stessa sia tenuta al compimento di attività eccezionali per rimuovere ostacoli sopraggiunti ed imprevedibili. (Nella specie, l'appaltatore-costruttore di alloggi popolari si doleva del fatto che l'amministrazione committente non era intervenuta presso le locali autorità preposte alla tutela dell'ordine pubblico contro i provvedimenti di requisizione del sindaco e della mancata impugnazione dei provvedimenti stessi dinanzi al giudice amministrativo. 3. Il certificato di collaudo, previsto dall'art. 104 R.D. 25.5.1895 n. 350, rappresenta null'altro che un giudizio che il tecnico incaricato del collaudo dell'opera pubblica realizzata in esecuzione di contratto di appalto, esprime in rapporto all'obbligazione dedotta in contratto e alle regole dell'arte, e si risolve in un mero atto giuridico, contenente un accertamento tecnico di parte, che come tale non vincola l'appaltatore, e non può costituire per il giudice fonte obiettiva di accertamento della responsabilità dell'appaltatore per vizi e difformità dell'opera, a meno che le parti non concordino di accettare a priori le decisioni del collaudatore e quindi gli attribuiscano funzioni di arbitro. Ne consegue che non incorre in violazioni delle norme disciplinanti l'onere probatorio e la valutazione sull'efficacia delle prove, la sentenza di merito che da una parte escluda che il committente possa ottemperare all'onere della prova circa l'esistenza di vizi affidandosi unicamente alle risultanze del certificato di collaudo dell'opera, e che viceversa ravvisi nei calcoli dei compensi dovuti all'appaltatore un riconoscimento di debito del committente. 4. La scadenza del termine semestrale (o del diverso termine prorogato dal capitolato speciale), previsto dall'art. 5 della L. 10.12.1981 n. 741 per l'approvazione del certificato di collaudo, comporta l'automatica estinzione delle polizze cauzionali rilasciate dall'appaltatore a garanzia della regolare esecuzione dell'opera, restando irrilevante che la decadenza non sia stata fatta valere autonomamente dalla compagnia assicuratrice, prima della domanda dell'appaltatore diretta a conseguire il saldo dell'appalto, ma solo in via di eccezione, né questo può essere elemento di qualche significato ai fini della formulazione di un giudizio di responsabilità per inadempimento dell'appaltatore e di una conseguente inoperatività dell'estinzione della garanzia fideiussoria.

1. e 2. Conforme a Cass. 26 agosto 1997 n. 8014 .R 3. e 4. Conforme a Cass. 25 febbraio 1998 n. 2068R .
(Cod.civ. art. 2697; Cod.proc.civ. artt. 115 e 116; R.D. 25 maggio 1895 n. 350, artt. 99 e 104)[R=RD25MA95] (L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 5)[R=L74181]

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