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Sent.C. Cass. 18/02/2000, n. 1856

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1. Appalti oo.pp. - Collaudo - Termine per la sua esecuzione ed approvazione ex art. 5 L. 1981 n. 741 - Suo decorso - Diritto dell'impresa alla restituzione della cauzione o all'estinzione della fideiussione.
1. In tema di appalto di opera pubblica, l'art. 5 della L.1981 n. 741 è immediatamente applicabile ai rapporti in corso alla data della sua entrata in vigore, a nulla rilevando la circostanza che il contratto sia stato stipulato in epoca successiva. Infatti, detta disposizione, nello stabilire il termine - anteriormente rimesso alla iniziativa dell'appaltatore, o fissato dal giudice ai sensi dell'art. 1183 Cod. civ. - al decorso del quale, nell'inerzia dell'amministrazione committente, consegue la restituzione della cauzione o l'estinzione della equivalente fideiussione prestate dall'appaltatore a garanzia della regolare esecuzione dei lavori, ha inciso solo sulla determinazione temporale, e non sugli elementi essenziali, del fatto generatore del diritto alla restituzione o alla estinzione delle garanzie, intervenendo in una fase del complesso procedimento per l'esecuzione delle opere pubbliche del tutto diversa da quella della stipulazione del contratto. Tale interpretazione è manifestamente rispettosa del principio costituzionalmente garantito della parità di trattamento in situazioni omogenee, avuto riguardo alle diverse forme di tutela assicurate all'appaltante e all'appaltatore.

Sulla approvazione del collaudo per un appalto di opera pubblica ved. Cass. 25 febbraio 1998 n. 2068R (1. Il certificato di collaudo è atto di parte; 2. La polizza cauzionale si estingue automaticamente dopo scaduto il termine per l'approvazione del certificato di collaudo); C. Conti, Stato 21 agosto 1996 n. 7734[R=WCO21AG967734] (Sulla ritardata approvazione del collaudo, sul silenzio della P.A. riguardo alla diffida dell'appaltatore a provvedervi e sugli effetti del detto silenzio); Cass. 29 agosto 1994 n. 7574R (Sulla ritardata formazione od approvazione del certificato di regolare esecuzione); conf. Cass. 20 gennaio 1994 n. 518R (Sulla automatica estinzione della polizza cauzionale dopo scaduto il termine per l'approvazione del certificato di collaudo); contra Cass. 24 giugno 1992 n. 7721R (L'appaltatore - indipendentemente dall'eventuale suo diritto ad ottenere la restituzione della cauzione - è vincolato fino alla certificazione del collaudo, se in tal senso è il contratto di polizza).
(Cost. art. 3; Cod. civ. art. 1183; L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 5)[R=L74181,A=5]

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