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Sent.C. Cass. 09/05/1986, n. 3085

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Sue conclusioni - Adesione del giudice - Obbligo di motivazione - Esclusione.
1. Agli effetti dell'obbligo della motivazione, il giudice di merito, che riconosca convincenti le conclusioni del C.T.U., non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, assolvendo il detto obbligo già con l'indicare le fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti, che non si siano concretate in elementi oggettivi di fatto da sottoporre ad esame, siano state implicitamente rigettate. Di conseguenza, la parte che invoca il controllo di legittimità della sentenza, sotto il profilo del vizio di motivazione, ha essa l'onere di indicare in modo specifico le deduzioni da essa precedentemente formulate di cui il giudice non si sia dato carico, non essendo all'uopo sufficiente il mero e generico rinvio ad atti del progresso giudizio di merito.

La sentenza considera una controversia in cui il giudice di merito fa proprie le conclusioni del C.T.U.; in questo caso è sufficiente che il giudice indichi le fonti del suo convincimento (Cass. 13/4/1984 n. 2391R, 4/6/1981 n. 3628R, 7/6/1978 n. 2845R) senza bisogno di esprimere le particolari ragioni (giurisprudenza costante: Cass. 13/2/1961 n. 314, [R=W13F61314] 5/4/1971 n. 991[R=W5A71991], 17/5/1971 n. 1444[R=W17MA711444], 26/7/1971 n. 2491[R=W26L712491], 6/6/1972 n. 1755[R=W6G721755], 14/4/1972 n. 1167[R=W14A721167], 20/11/1973 n. 3127,[R=W20N733127] 5/10/1974 n. 2621, R... 9/12/1983 n. 7295R), od anche solo che egli faccia riferimento alle conclusioni del C.T.U., anche implicitamente (Cass. 19/3/1986 n. 1928)R. Se però le critiche mosse dalle parti alla consulenza tecnica d'ufficio sono tali che, se ritenute fondate, porterebbero ad una decisione diversa da quella contenuta nella sentenza, allora il giudice non adempie l'obbligo della motivazione se si limita a generiche affermazioni di adesione al parere del C.T.U. (Cass. 17/5/1971 n. 1444, [R=W17MA711444], 7/4/1972 n. 1037).[R=W7A721037] Viceversa, nel caso che dissente dalle conclusioni del C.T.U., il giudice deve indicare in maniera adeguata ed esauriente le ragioni che lo inducono a discostarsi dal parere del consulente (giurisprudenza costante: Cass. 5/10/1974 n. 2621R, 5/7/1984 n. 3932R, 6/6/1985 n. 3384)R. In particolare, qualora il giudizio involga l'esame di problemi tecnici di non lieve difficoltà - come quelli sulle caratteristiche funzionari di una struttura in cemento armato - il giudice che non condivida le conclusioni dei C.T.U. deve contrapporre ad esse un ragionamento fondato su criteri scientifici cioè su fatti notori, intesi tali in senso rigoroso, come fatti acquisiti alla collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile (Cass. 24/10/1983 n. 229 [R=W24O83229]; ved. Cass. 28/1/1982 n. 560[R=W28GE82560], 29/3/1979 n. 1814)[R=W29M791814].

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