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Sent.C. Cass. 07/06/1978, n. 2845

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Adesione del giudice al parere del consulente - Analitico riesame dell'elaborato peritale e motivazione delle conclusioni conformi - Necessità - Esclusione - Limiti.
1. Il giudice, se ritenga di accogliere il parere del consulente tecnico, non è tenuto a svolgere un analitico riesame dell'elaborato peritale, né a spiegare i motivi delle sue conformi conclusioni: egli cade, tuttavia, in difetto di motivazione su punti decisivi della controversia se ometta di motivare o motivi in modo insufficiente, illogico o contraddittorio sulle critiche rivolte dalle parti all'operato del consulente, in quanto tali critiche, precise e circostanziate, siano suscettibili di condurre, sul loro fondamento, a conclusioni diverse da quelle prospettate nella consulenza o valgano a dimostrarne l'invalidità o l'inidoneità.

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