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Sent.C. Cass. 09/12/1983, n. 7295

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1. Consulenza tecnica in materia civile - Poteri del giudice - Valutazione della consulenza d'ufficio - Adesione alle conclusioni del consulente d'ufficio - Obbligo di motivazione - Limiti.
1. Sebbene il richiamo del giudice del merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio comporti il rigetto implicito delle opposte considerazioni delle parti, è tuttavia sempre necessario che la sentenza contenga l'esposizione, sia pur sintetica, delle ragioni poste dal consulente a sostegno delle proprie conclusioni (nella specie, riguardanti l'accertamento del valore venale in regime di libera contrattazione di un bene espropriato, al fine di un controllo sull'adeguatezza del richiamo e sulla completezza e coerenza della risposta fornita alle critiche relative all'elaborato peritale.

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