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Sent.C. Cass. 18/12/1987, n. 9410

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1. Ingegneri - Albo professionale - Iscrizione - Requisiti - Accertamento - Attribuzioni del Consiglio dell'ordine - Limiti.
1. Al fine dell'iscrizione all'albo professionale del laureato in ingegneria che abbia superato l'esame di Stato e conseguito il relativo diploma di abilitazione, il Consiglio dell'ordine degli ingegneri non ha il potere di sindacare i presupposti di detta abilitazione, ivi inclusa la regolarità del corso di studi, ma resta in proposito vincolato dal relativo provvedimento, fino a quando non venga rimosso nelle competenti sedi amministrative o giurisdizionali.


R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, artt. 4 e 5; R.D. 14 ottobre 1932 n. 1366, artt. 5 e 6; R.D. 31 agosto 1933 n. 1592, art. 172; L. 25 aprile 1938 n. 897, art. 2R; D.P.R. 31 gennaio 1960 n. 53, art. 7[R=DPR5360,A=7]

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