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Sent.C. Cass. 13/07/1990, n. 7277

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1. Geometra - Albo professionale - Decisioni del Consiglio nazionale in materia di iscrizione - Sottoscrizione del presidente e del segretario - Sufficienza. 2. Professionisti - Dipendenti provinciali, docenti presso istituti statali - Iscrizione in albo ed esercizio professionale - Ammissibilità - Condizioni.
1. La pronuncia del Consiglio nazionale dei geometri, in materia di iscrizione all'albo professionale, deve essere sottoscritta dal Presidente e dal segretario, non anche dal relatore ed estensore, in forza dell'espressa previsione dell'art. 9 del regolamento approvato con D.M. 15 febbraio 1949 (che prevale sulla regola generale di cui all'art. 132 n.c., C.p.c.). 2. Nei confronti dei dipendenti delle Amministrazioni provinciali, che svolgono attività di docenti presso Istituti di istruzione dello Stato, non sussiste un divieto assoluto di esercizio dell'attività professionale, potendo la stessa essere autorizzata con atto del capo di detti Istituti (art. 7 R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, in relazione agli artt. 92 e 118 D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417), e, pertanto, non si verifica incompatibilità con l'iscrizione nell'albo professionale.

1. e 2. Conf. Cass. S. U. 21 giugno 1990 n. 6243R, S. U. 12 giugno 1990 n. 5718[R=W12G905718], S. U. 9 marzo 1990 n. 1926R.
C.p.c. art. 132; D.M. 15 febbraio 1949, art. 9 R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 7; D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, artt. 92 e 118

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