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Sent.C. Cass. 08/08/1991, n. 8643

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1. Geometra - Dipendente di Amministrazione provinciale - Attività di docenza presso scuola secondaria statale - Iscrizione all'albo - Consentita previa autorizzazione del Preside della scuola all'esercizio professionale
1. L'iscrizione all'albo dei geometri del dipendente di Amministrazione provinciale, che svolga attività di docente presso una scuola secondaria statale, non ricade nella previsione d'incompatibilità di cui all'art. 241, 3° c., T.U. 3 marzo 1934 n. 383 (legge comunale e provinciale), e quindi resta insensibile alle innovazioni in materia di autonomie locali introdotte dalla L. 8 giugno 1990 n. 142, ma è soggetta alle specifiche disposizioni degli artt. 92 e 118 D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417; tale iscrizione, pertanto, deve ritenersi consentita quando il dipendente sia stato autorizzato all'esercizio dell'attività professionale da parte del Preside di quella scuola.

1. Conf. Cass. S.U. 13 luglio 1990 n. 7277R; S.U. 21 giugno 1990 n. 6243, R; S.U. 9 marzo 1990 n. 1926R
Cost. artt. 3, 76, 77, 97; R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 7; T.U. Legge com. e prov., R.D. 3 marzo 1934 n. 383, art. 241; L. 30 luglio 1973 n. 477, art. 1; D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, artt. 92 e 118; L. 8 giugno 1990 n. 142, art. 64[R=L14290]

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