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Sent. C. Stato 23/07/1994, n. 807

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Manutenzione straordinaria - Nozione. 2. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Restauro e risanamento conservativo - Nozione. 3. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Ristrutturazione - Nozione.
1. Rientrano negli interventi di manutenzione edilizia straordinaria di cui all'art. 31, 1° c., lett. b) L. 5 agosto 1978 n. 457, eseguibili sulla base di semplice autorizzazione comunale, solo i lavori che non comportano alterazione di volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari o modifiche della destinazione d'uso. 2. Sono compresi negli interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui all'art. 31, 1° c., lett. c) L. 5 agosto 1978 n. 457, quelli rivolti al recupero abitativo di edifici preesistenti, sempreché si tratti di interventi tesi a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità e siano rispettati gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, senza modificare l'identità, la fisionomia e la struttura dello stesso, né i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari. 3. Costituisce ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 31, 1° c., lett. d) L. 5 agosto 1978 n. 457 la modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione e si differenzia sia dalla manutenzione straordinaria che dal restauro e dal risanamento conservativo dato che tali ultimi interventi, al contrario della stessa, lasciano inalterate le strutture anche interne dell'edificio.

1. Ved. C. Stato V 1° marzo 1993 n. 301 R. 2. Ved. Csi 29 gennaio 1994 n. 6 R 1., 2., 3a. Ved. nota 1a. a Cass. pen. III 25 maggio-2 luglio 1994 n. 7541.R
1., 2., 3. L. 5 agosto 1978 n. 457, art. 31 R

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