Sent. C. Stato 28/06/2004, n. 4794 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 28/06/2004, n. 4794

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Risanamento e restauro di immobile - Vi rientra l'inserimento di elementi accessori e di impianti tecnici.
1. Nel risanamento e restauro di un immobile rientra l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti termici che però non alteri gli elementi tipologici formali e strutturali. Pertanto è illegittima la costruzione di una soprelevazione, alta più di quanto previsto per i piani di abitazioni civili, sul solaio di copertura di un immobile qualora tale soprelevazione abbia il fine di usare il solaio anzidetto come terrazza panoramica di un albergo, i cui clienti possano così servirsene.

Sull'attività edilizia di restauro e risanamento conservativo ved. Csi. 7 luglio 2003 n. 266 R (Il restauro ed il risanamento conservativo possono comprendere interventi di recupero abitativo); C. Stato V 6 luglio 2002 n. 3715 R (Le opere interne di consolidamento statico rientrano nel risanamento conservativo); V 17 dicembre 1996 n. 1551 R (Il restauro ed il risanamento conservativo, per i quali è prevista l'autorizzazione gratuita, lasciano sostanzialmente inalterata la struttura anche interna dell'edificio, a differenza della ristrutturazione che comporta una modifica della struttura anche solo parziale); V 6 giugno 1996 n. 660 R (Non rientra nella suddetta attività la copertura di un terrazzo - che era in precedenza a cielo aperto - in coppi); V 23 luglio 1994 n. 807 R (Sono compresi in dette attività gli interventi rivolti al recupero abitativo di edificio preesistente, purchè nel rispetto dei suoi elementi, senza modifiche alla sua struttura e fisionomia nè ai volumi e superfici delle singole unità immobiliari); Cass.pen. III 26 maggio 1994 n. 6197 [R=WP26MA946197] (Come C. Stato V 94/807; è ammesso soltanto l'inserimento di elementi accessori); Csi 29 gennaio 1994 n. 6 R (Il risanamento conservativo si distingue dalla ristrutturazione in quanto nel primo le opere non devono modificare in modo sostanziale la struttura dell'edificio e l'assetto edilizio preesistente); Cass.pen. III 18 dicembre 1993 n. 11592 [R=WP18D9311592] [Gli interventi suddetti postulano l'innovazione e la sostituzione di elementi costitutivi dell'edificio ai fini del suo consolidamento e della sua conservazione (nella specie sono stati ritenuti tali il rifacimento parziale delle pareti perimetrali e la rinnovazione completa del tetto)]; C. Stato V 12 marzo 1992 n. 211 R (Sono opere di restauro e risanamento conservativo quelle consistenti nella distribuzione di volumi e superfici in modo da creare una pluralità di più appartamenti in un contesto di conservazione dello stesso organismo edilizio e della sua funzionalità).

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