FAST FIND : GP2039

Sent.C. Cass. 24/09/1994, n. 7851

45233 45233
1. Appalti - Difetti dell'opera - Azione di risarcimento danni - Carattere aggiuntivo all'azione per eliminazione dei vizi o riduzione del prezzo - Conseguenza. 2. Appalti - Variazioni del progetto - Variazioni su iniziativa dell'appaltatore o del committente - Prova - Disciplina rispettiva (artt. 1659 e 1661 C.c.).
1. In tema di appalto, l'azione del committente per il risarcimento dei danni derivanti dalle difformità e dai vizi dell'opera appaltata si aggiunge, in caso di colpa dell'appaltatore, a quella diretta all'eliminazione a spese dell'appaltatore delle difformità e dei vizi od alla riduzione del prezzo specificamente prevista dall'art. 1668 C.c., senza identificarsi con questa, né essere surrogabile con gli effetti della relativa pronuncia. 2. Il regime probatorio delle variazioni dell'opera appaltata muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore od a quella del committente; nel primo caso, l'art. 1659 C.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto ad substantiam; nel secondo, invece, l'art. 1661 C.c. consente, secondo i principî generali, all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente.

1. Ved. in particolare Cass. 25 luglio 1992 n. 9001 R, Cass. 5 agosto 1989 n. 3600 R 2. Ved. Cass. 18 gennaio 1983 n. 466.[R=W18GE83466] 2a. Ved. nota 1a. a Cass. 23 luglio 1994 n. 6889.R
C.c. art. 1668 C.c. artt. 1659 e 1661

Dalla redazione