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Sent.C. Cass. 23/07/1994, n. 6889

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1. Appalti - Varianti - Sostituzione di quanto convenuto con il committente con altro ritenuto più adeguato - Inammissibilità.
1. L'appaltatore non può pretendere di sostituire di sua iniziativa un oggetto diverso da quello convenuto con il committente nel presupposto che esso corrisponda meglio ai bisogni ed alle esigenze di quest'ultimo.

1. Ved. Cass. 9 luglio 1983 n. 4637R (Sul dovere dell'appaltatore di informare il committente di eventuali situazioni obiettive ovvero carenze progettuali ostative alla prevista utilizzazione dell'opera).
C.c. artt. 1655, 1667 e 1668

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