Sent. C. Cass. 21/02/1994, n. 1645 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP1883

Sent. C. Cass. 21/02/1994, n. 1645

45077 45077
1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - nelle costruzioni - D.M. n. 1444/1968 - Inapplicabilità ai Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici - Limiti di distanze tra fabbricati stabiliti nel decreto - Inderogabilità ex art. 41 quinquies della legge urbanistica.
1. Il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, emanato ai sensi dell'art. 41 quinquies della Legge urbanistica, introdotto dall'art. 17 L. 6 agosto 1967 n. 765, è inapplicabile ai Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, in quanto le prescrizioni del predetto decreto, nell'imporre l'osservanza di determinati parametri edilizio-urbanistici, hanno effetti indiretti, nel senso che non devono essere osservate se non in quanto inserite nei regolamenti locali, nel momento in cui gli stessi vengono creati o revisionati. Correlativamente, l'inderogabilità prevista dall'art. 41 quinquies cit. comma 8 dei limiti di distanza fra fabbricati stabiliti dal decreto (art. 9) opera nel senso che non è consentito ai Comuni fissare limiti inferiori, onde sono illegittime e debbono essere disapplicate le contrarie disposizioni degli strumenti urbanistici locali.

1. Ved. Cass. 29 marzo 1989 n. 1518 [R=W29M891518] (Illegittimità della deroga da parte di regolamento locale nei confronti dell'art. 41 quinquies, 8° c., della L. n. 1150/1942), 24 febbraio 1988 n. 1973 [R=W24F881973](L'art. 41 della L. n. 1150/1942 ha carattere integrativo delle norme del Codice civile sulle distanze legali). 1a. Ved. nota 1a. a Cass. 20 gennaio 1994 n. 473R.
L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 quinquies R; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 17 R D.M. 2 aprile 1968 n. 1444

Dalla redazione