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Sent. C. Stato 26/10/2006, n. 6399

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Ex art. 9, D.M. 68/1444 - Distanza minima inderogabile - Consentita solo fissazione di distanze superiori.
1. L’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 trae dall’art. 41 quinquies della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 (come modificato dall’art. 17 L. 6 agosto 1967 n. 765, c.d. legge ponte) la forza di integrare con efficacia precettiva il regime delle distanze nelle costruzioni, sicchè la distanza di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, predeterminata con carattere cogente in via generale ed astratta in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza, vincola anche i Comuni in sede di formazione e di revisione degli strumenti urbanistici, con la conseguenza che ogni previsione regolamentare in contrasto con l’anzidetto limite minimo è illegittima, essendo consentita alla pubblica Amministrazione solo la fissazione di distanze superiori.

1. Ved. Cass. S.U. 21 febbraio 1994 n. 1645 R; ed anche (sulla possibile fissazione di distanze superiori) C. Stato V 5 dicembre 2005 n. 6909[R=WCS5D056909]; 12 luglio 2002 n. 3929 R; 13 maggio 1992 n. 511 R; Cass. 4 febbraio 1998 n. 1132 R; 29 ottobre 1994 n. 8944 R; 21 febbraio 1994 n. 1645.R
[L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 quinquiesR (come modificato da art. 17, L. 6 agosto 1967 n. 765); D.M. 2 aprile 1968 n. 1444]R

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