Articoli abrogati dalla L.R. 22/10/2018, n. 14, così recitavano:

"Art. 15 - Integrazione alla legge regionale n. 30 del 2000

1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico) è inserito il seguente:

"Art. 2 bis - Nuove tecnologie

1. Con direttiva della Giunta regionale, rivolta agli Enti locali previo parere della competente commissione assembleare, sono individuate le procedure amministrative di rilascio di autorizzazioni di impianti a servizio di nuove tecnologie di trasmissione strumentali a quelle previste al comma 2 dell’articolo 1.”.


Art. 16 - Integrazione alla legge regionale n. 30 del 2000

1. Dopo l’articolo 2 bis della legge n. 30 del 2000 è aggiunto il seguente:

"Art. 2 ter - Impianti a bassa potenza

1. Gli apparati radioelettrici di reti di comunicazione elettronica con potenza complessiva al connettore d’antenna non superiore a 2 watt sono soggetti alla sola comunicazione al Comune ed all’ARPA quarantacinque giorni prima della loro installazione nonché alle disposizioni degli articoli 6 bis e 11 della presente legge.".


1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 30 del 2000 è inserito il seguente:

"2 bis. I divieti di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione per gli impianti di collegamento punto - punto (ponti radio) e per gli apparati di ripetizione del segnale previsti all’articolo 27 della legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione).".


Art. 18 - Integrazione alla legge regionale n. 30 del 2000

1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale n. 30 del 2000 è inserito il seguente:

“Art. 6 bis - Catasto degli impianti fissi per l’emittenza radio e televisiva

1. Nell’ambito del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e in coerenza con il catasto nazionale di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) è istituito presso l’ARPA il Catasto degli impianti fissi per l’emittenza radio e televisiva.

2. A tal fine i gestori degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva sono tenuti a presentare ad ARPA, entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge, l’elenco degli impianti installati. Entro il medesimo termine i Comuni sono tenuti a comunicare all’ARPA gli atti autorizzativi rilasciati ai sensi degli articoli 6 e 7.".


1. Dopo il comma 9 ter dell’articolo 8 della legge regionale n. 30 del 2000 è aggiunto il seguente:

"9 quater. Qualora la modifica di un impianto già autorizzato non determini un incremento di campo elettrico, valutato in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere, il gestore vi provvede, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa statale e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, previa comunicazione al Comune e all’ARPA. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione il Comune può chiedere che la modifica impiantistica sia soggetta al procedimento di autorizzazione.".


1. L’articolo 9 della legge regionale n. 30 del 2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 9 - Divieto di localizzazione degli impianti fissi per telefonia mobile

1. Le localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile sono vietate nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000).

2. La localizzazione di nuovi impianti in prossimità delle aree di cui al comma 1 avviene perseguendo obiettivi di qualità che minimizzano l’esposizione ai campi elettromagnetici in tali aree.

3. La localizzazione di nuovi impianti su edifici di valore storico - architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici.

4. La localizzazione di nuovi impianti su edifici classificati di interesse storico - architettonico o di pregio storico - culturale e testimoniale in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell’articolo A-9 dell’allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, non compresi tra gli edifici di cui al comma 3, è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo, obbligatorio, della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 31 del 2002.".


1. L’articolo 11 della legge regionale n. 30 del 2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 11 - Catasto degli impianti fissi di telefonia mobile

1. Nell’ambito del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e in coerenza con il catasto nazionale di cui alla legge n. 36 del 2001 è istituito presso l’ARPA il Catasto degli impianti fissi di telefonia mobile.

2. I gestori provvedono con cadenza semestrale a fornire ad Arpa i dati degli impianti autorizzati o per i quali sia intervenuta una modificazione soggetta a comunicazione ai sensi del comma 9 quater dell’articolo 8.".


1. All’articolo 12 della legge regionale n. 30 del 2000 prima del comma 1 è aggiunto il seguente:

"01. Per impianto mobile si intende un impianto la cui permanenza nel sito sia limitata nel tempo e che sia amovibile, cioè non dotato di opere che ne pregiudichino un’agevole rimozione, ad eccezione di quelle connesse alla sicurezza.".


1. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) prima del punto sono aggiunte le parole "e adempiere agli obblighi di cui all’articolo 18, comma 1, lett. c-bis del decreto legislativo n. 334 del 1999".


1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2003, dopo le parole "sostanze pericolose" sono aggiunte le seguenti: "relative agli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 334 del 1999, già di competenza della Regione, ivi comprese quelle relative alla predisposizione del Piano di emergenza esterno di cui all’articolo 10 e quelle".

2. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2003 dopo le parole "del rapporto di sicurezza" è inserito il seguente periodo: "e quelle relative alla predisposizione dei Piani di emergenza esterni per gli stabilimenti di cui all’articolo 10, comma 2, lett. b)".

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2003, è aggiunto il seguente:

"3 bis. Per lo svolgimento delle funzioni relative agli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 334 del 1999, ivi compresa la valutazione della scheda tecnica di cui all’articolo 6, la Provincia si avvale del Comitato di cui all’articolo 4. Per lo svolgimento delle funzioni relative agli stabilimenti soggetti all’articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999, ivi compresa la procedura di valutazione del rapporto di sicurezza, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999, la Provincia si avvale del Comitato di cui all’articolo 19 del decreto medesimo.".


1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 26 del 2003 il periodo "La Provincia per la procedura di valutazione del rapporto di sicurezza, di cui all’art. 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999, si avvale di un Comitato tecnico di valutazione dei rischi costituito da:" è sostituito da: "Il Comitato tecnico di valutazione dei rischi è costituito da:".

2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 26 del 2003 la parola "Ispettore" è sostituita con la parola "Direttore".

3. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole "mediante convenzione" sono soppresse.


1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole "acquisito il parere del Comitato di cui all’articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "acquisito il parere del competente Comitato di cui all’articolo 3, comma 3 bis." e le parole "ivi compresa la valutazione della compatibilità dell’impianto" sono soppresse.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole "del rapporto di sicurezza" sono soppresse.

3. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole "provvedimenti autorizzatori" sono sostituite da "permessi".

4. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole "del rapporto di sicurezza" sono soppresse.


1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole "di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999" sono sostituite dalle parole: "di cui all’articolo 6, del decreto legislativo n. 334 del 1999, qualora non assoggettato alle disposizioni di cui all’articolo 8,".

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2003 è inserito il seguente comma:

"1 bis. Per gli stabilimenti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999, il gestore invia alla Provincia e al Comitato di cui al comma 3 bis dell’articolo 3 il rapporto di sicurezza per la relativa valutazione.".


1. L’articolo 10 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 10 - Piani di emergenza

1. Per gli stabilimenti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999, il gestore predispone un piano di emergenza interno (PEI) con le finalità, i contenuti e le modalità di cui all’articolo 11 del medesimo decreto.

2. La Provincia, sentita l’ARPA, l’Azienda Unità sanitaria locale ed il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competenti, per territorio, d’intesa con il Prefetto e i Comuni interessati, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, predispone appositi piani d’emergenza esterni:

a) per gli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 334 del 1999 sulla base delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 6 e 12, comma 2, del medesimo decreto, nonché delle conclusioni della valutazione della scheda tecnica entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli stabilimenti già esistenti ovvero entro ventiquattro mesi dalla data di notifica dello stabilimento per quelli nuovi;

b) per gli stabilimenti soggetti all’articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999 sulla base delle informazioni fornite dal gestore ai sensi dell’articolo 11, comma 4 e dell’articolo 12, comma 2, del medesimo decreto, nonché delle conclusioni dell’istruttoria tecnica, ove disponibili. Tale adempimento deve essere effettuato entro ventiquattro mesi dalla data di notifica dello stabilimento a decorrere dal perfezionamento della procedura di cui all’articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

3. I piani di cui al comma 2 devono essere redatti sulla base delle indicazioni di cui all’articolo 20 comma 4 del decreto legislativo n. 334 del 1999. Detti piani sono parte integrante dei Piani di Protezione civile Provinciali.".


1. Al comma 5 dell’articolo 12 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole: "Comitato tecnico di valutazione dei rischi, di cui all’articolo 4 della presente legge o fino alla sua costituzione, al Comitato di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999," sono sostituite dalle seguenti "competente Comitato di cui al comma 3 bis dell’articolo 3 della presente legge".


1. Al comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole: "Comitato tecnico di valutazione dei rischi, di cui all’articolo 4 della presente legge o fino alla sua costituzione, al Comitato di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 334 del 1999" sono sostituite dalle seguenti "competente Comitato di cui al comma 3 bis dell’articolo 3 della presente legge".


1. Al comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole "all’articolo 15" sono sostituite dalle parole "all’articolo 18, comma 1, lettera c-bis)".


1. Al comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole "Comitato tecnico di valutazione dei rischi" sono sostituite dalle seguenti "competente Comitato di cui al comma 3 bis dell’articolo 3 della presente legge".


1. Il comma 2 dell’articolo 22 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) è sostituito dal seguente:

"2. Chi alla data del 21 febbraio 2001 aveva occupato senza regolare titolo anche con strutture a carattere precario aree del demanio idrico, può richiedere all’amministrazione regionale il rilascio della concessione presentando apposita istanza, ove non già giacente, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge. La concessione può essere rilasciata, a condizione che non si crei pregiudizio a regime idraulico e sia acquisito il parere favorevole dell’autorità preposta per le aree soggette a vincolo, solo previa regolarizzazione dei pagamenti per l’occupazione pregressa ed il pagamento della sanzione amministrativa qualora non fosse stata presentata domanda o comunque non fosse stato versato un corrispettivo equiparabile ad un canone. In caso di mancata richiesta o di diniego del titolo concessorio le eventuali strutture sono demolite a cura e spese di colui che ha abusivamente occupato l’area ovvero, una volta acquisite al demanio, date in concessione a seguito di procedura concorsuale. I Comuni e le Province entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge definiscono attraverso gli strumenti di pianificazione le condizioni per il mantenimento, la ristrutturazione o la rilocalizzazione di tali strutture.".


1. Il comma 1 dell’articolo 51 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) è sostituito dal seguente:

"1. Con l’atto istitutivo dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti la Provincia ne assume la gestione ovvero la attribuisce ai Comuni o ad altre forme associative ai sensi della legge regionale n. 11 del 2001.".


1. Nella rubrica dell’articolo 60 della legge regionale n. 6 del 2005 sono aggiunte le parole “e dei siti della Rete natura 2000”.

2. Al comma 2 dell’articolo 60 della legge regionale n. 6 del 2005 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e bis) da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 per la mancata effettuazione della valutazione di incidenza ovvero per comportamenti difformi da quanto nella medesima previsto per gli habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE;".

3. Al comma 6 dell’articolo 60 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole "All’Ente di gestione dell’area protetta" sono sostituite dalle seguenti "Ai soggetti titolari delle funzioni previste dalla presente legge"."

Dalla redazione