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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 31/10/2000, n. 30
L. R. Emilia Romagna 31/10/2000, n. 30
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[Premessa] |
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CAPO I - FINALITÀ |
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Art. 2 - (Campo di applicazione)1. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli apparati del Ministero degli Interni, d |
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"Art. 2 bis - Nuove tecnologieN4 Con direttiva della Giunta regiona |
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"Art. 2 ter - Impianti a bassa potenzaN4 1. Gli apparati radioelettrici di |
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CAPO II - IMPIANTI FISSI PER L'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA |
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Art. 3 - (Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva)1. La Provincia si dota di un Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva in coerenza con il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevis |
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Art. 4 - (Divieto di localizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva)1. Le localizzazioni di impianti per l'emittenza radio e televisiva sono vietate in ambiti classificati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica come territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi e in una fascia di rispetto definita ai sensi dei commi 5 e 7 dell'art. A - 23 dell'allegato della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e sulla base di una direttiva regionale adottata nel rispetto della normativa statale in materia di te |
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Art. 5 - (Pianificazione comunale)1. I Comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche, adeguano la Piani |
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Art. 6 - (Funzione dei Comuni)1. Gli impianti per l'emittenza radio e televisiva devono essere autorizzati. 2. Il Comune, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) e dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) con le modalità |
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“Art. 6 bis - Catasto degli impianti fissi per l’emittenza radio e televisivaN4 1. Nell’ambito del sistema informativo regionale am |
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Art. 7 - (Risanamenti degli impianti per l'emittenza radio e televisiva)1. Gli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva devono essere autorizzati e adeguati alle norme della presente legge. L'adeguamento è realizzato con i Piani di risanamento che prevedono la riconduzione a conformità nel rispetto dei limiti di esposizione di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998 e/o la delocalizzazione. |
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CAPO III - IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE |
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Art. 8 - (Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile)1. Gli impianti fissi di telefonia mobile devono essere autorizzati. "Le valutazioni effettuate in sede di rilascio dell'autorizzazione oltre a quanto previsto dal presente articolo, ricomprendono anche la valutazione sui possibili impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale e si intendono esaustive delle valutazioni di cui al comma 2 dell'art. 2-bis della legge 1 luglio 1997, n. 189."N1 2. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, di norma, a seguito della presentazione da parte dei gestori di rete per telefonia mobile del Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare. Il Programma è corredato dalla localizzazione degli apparati e dalla documentazione tecnica per la valutazione dei campi elettromagnetici redatta ai sensi del comma 9. 3. Il Comune, con le modalità previste dal proprio ordinamento, "e comunque attraverso la pu |
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"Art. 9 - Divieto di localizzazione degli impianti fissi per telefonia mobileN4 1. Le localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile sono vietate nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gest |
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Art. 10 - (Risanamenti degli impianti fissi di telefonia mobile)1. Gli impianti esistenti di telefonia mobile che non rispettano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 o sono ricondotti a conformità ovvero sono delocalizzati. Tal |
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"Art. 11 - Catasto degli impianti fissi di telefonia mobileN4 1. Nell’ambito del sistema i |
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Art. 12 - (Impianti mobili di telefonia mobile)N4 "01. Per impianto mobile si intende un impianto la cui permanenza nel sito sia limitata nel tempo e che sia amovibile, cioè non dotato di opere che ne pregiudichino un’ag |
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CAPO IV - IMPIANTI PER LA TRASMISSIONE E LA DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA |
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Art. 13 - (Impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica)1. I Comuni definiscono negli strumenti urbanistici ed in coerenza con quanto previsto nel PTCP, specifici corridoi per la localizzazione delle linee ed impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15.000 volt anche con riferimento ai programmi di sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. 2. Per |
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Art. 14 - (Risanamenti degli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica)1. In attuazione dell'art. 30 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica con linee ed impianti elettrici di tensione sino a 150.000 volt presentano alla Provincia, per gli impianti che non rispettano i valori limite fissati dalla normativa st |
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Art. 15 - (Censimento e catasto delle linee e degli impianti elettrici)1. I Comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche, adeguano la pianificazione urbanistica individuando prioritariamente le fasce di rispetto di cui al comma 4 dell'art. 13. Con tale adeguamento individuano, altresì, le linee e gli impianti in |
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CAPO V - VIGILANZA E SANZIONI |
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Art. 16 - (Vigilanza)1. L'attività di vigilanza e controllo per le tipologie di impianti previste dalla presente le |
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Art. 17 - (Sanzioni)1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettromagnetici supera i limiti previsti dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire 5.000.000 (pari a 2582.28 Euro) a lire 20.000.000 (pari a 10329.14 Euro). Detta sanzione amministrativa non si applica a coloro che nei termini previsti dalla presente legge pr |
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CAPO VI - NORME TRANSITORIE |
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Art. 18 - (Norma transitoria)1. Gli elettrodotti in corrispondenza dei luoghi individuati al comma 4 dell'art. 13, già autorizzati ai sensi della L.R. n. 10 del 1993, per i quali al |
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CAPO VII - NORME FINALI E FINANZIARIE |
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Art. 19 - (Intese e accordi)1. La Regione e gli Enti locali favoriscono la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie ch |
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Art. 20 - (Comitato Tecnico Provinciale per l'emittenza radio e televisiva)1. È istituito presso la Provincia un Comitato Tecnico per l'emittenza radio e televisiva composto dal |
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Art. 21 - (Misure di semplificazione)1. Le domande relative alle autorizzazioni previste agli articoli 6 e 8 della presente legge sono pre |
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Art. 22 - (Contributi regionali)1. La Regione per agevolare l'attuazione dei Piani di risanamento di cui all'art. 7, può concedere un contributo ai gestori degli impianti nella misura massim |
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Art. 23 - (Norma finanziaria)1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 22 si fa fronte mediante l'istituzione di apposito ca |
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