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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Veneto 21/01/2000, n. 3
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- L.R. 05/04/2013, n. 3
- L.R. 31/12/2012, n. 52
- L.R. 06/04/2012, n. 13
- Sentenza della Corte Costituzionale 25/07/2011, n. 244
- L.R. 16/08/2007, n. 20
- L.R. 28/12/2004, n. 38
- L.R. 26/11/2004, n. 22
- L.R. 14/01/2003, n. 3
- L.R. 16/08/2002, n. 27
- L.R. 16/08/2002, n. 24
- L.R. 27/12/2000, n. 24
- L.R. 11/09/2000, n. 19
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CAPO I - Principi generali |
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Art. 1 - Oggetto1. La presente legge: a) detta norme in materia di gestione dei rifiuti, in conformità al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi", e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia assicurando, nel contempo, le massime garanzie di protezione dell’ambiente e della salute nonché di salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici e delle risorse del pianeta; |
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Art. 2 - Obiettivi1. La presente legge si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) la valorizzazione della capacità di proposta e di autodeterminazione degli enti locali mediante il loro coinvolgimento nelle procedure di aggiornamento e adozione dei piani regionali di gestione dei rifiuti; b) la riduzione alla fonte della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti; c) l’incentivazione massima del recupero dai rifiuti di materiali riutilizzabili; d) l’incentivazione massima dell’utilizzazione dei rifiuti successivamente alle operazioni di recupero di cui alla lettera c), come combustibile o come altro mezzo per produrre energia; e) la progressiva riduzione delle discariche come sistema ordinario di smaltimento; |
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Art. 3 - Informazione al cittadino1. La Regione promuove e coordina iniziative e campagne di comunicazione e informazione al cittadino, finalizzate a fornire informazioni in ordine alla programmazione regionale di settore ed alle conseguenti scelte operative, anche per promuovere comportamenti conformi alle esigenze di riduzione, riutilizzo, valorizzazione, recupero e smaltimento dei rifiuti. |
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CAPO II - Competenze regionali e degli enti locali |
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Art. 4 - Competenze della Regione1. Le competenze della Regione, nel quadro dell’ordinamento statale vigente e, in particolare, dell’articolo 19, comma 1 del decreto legislativo n. 22/1997 sono le seguenti: a) l’adozione di misure dirette alla riduzione alla fonte della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti; b) la promozione e stipulazione di accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti; c) la predisposizione, l’approvazione e l’aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui agli articoli 10 e 11, e del piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, di cui all’articolo 12, secondo le procedure stabilite dall� |
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Art. 5 - Osservatorio regionale sui rifiuti1. È istituito presso l’ARPAV l’Osservatorio regionale sui rifiuti. 2. L’Osservatorio regionale sui rifiuti gestisce la sezione regionale del ca |
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Art. 6 - Competenze delle Province1. Le competenze delle province, nel quadro dell’ordinamento statale e, in particolare, dell’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997, e delle funzioni ad esse delegate dalla presente legge, consistono in: a) predisposizione ed aggiornamento dei piani per la gestione dei rifiuti urbani relativi ai territori di propria competenza, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997; b) approvazione dei progetti, e loro eventuali modifiche, relativi a: 1) impianti per lo smaltimento e il recupero di rifiuti urbani, individuati negli allegati B e C del decreto legislativo n. 22/1997, previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, ad eccezione degli impianti per l’incenerimento dei rifiuti, o per l’utilizzazione principale degli stessi come combustibile o altro mezzo per produrre energia, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f), numero 2; "nonché degli impianti per rifiuti urbani definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale come tattici di cui al medesimo articolo 4, comma 1 l |
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Art. 7 - Competenze dei comuni1. Le competenze dei comuni nel quadro dell’ordinamento statale e, in particolare, dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 22/1997, consistono principalmente: a) nella gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa; b) nella disciplina della gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscano in particolare: 1) le disposizioni per assicurare la tut |
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CAPO III - Piani di gestione dei rifiuti e piano regionale per la bonifica delle aree inquinate |
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Art. 8 - Piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani1. N35 2. Le province predispongono i piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani relativi ai territori di propria competenza con l’obbligo di assicurare nei suddetti ambiti l’autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani, fatto salvo quanto stabilito all’articolo 10, comma 1, lettera g). 3. Nella predisposizione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani, le province provvedono a: |
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Art. 9 - Procedure per l’approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani1. Le province adottano i piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani previsti all’articolo 8; successivamente provvedono ad inviarne copia ai comuni ed ai “consigli di bacino” N33, o in attesa della costituzione di questi ultimi, ai “consigli di bacino” N33, di cui all’articolo 8, comma 5, ed a darne notizia, indicando le sedi in cui chiunque può prendere visione dei piani adottati, tramite pubblicazione: a) |
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Art. 10 - Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti urbani provvede a: a) promuovere la riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti; b) individuare le iniziative dirette a limitare la quantità dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, nonché le iniziative dirette a favorire il recupero di materie dai rifiuti; c) dettare i criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché per l’individuazione dei luoghi e impianti adatti allo smaltimento; d) stabilire le condizioni e i criteri tecnici in base ai quali gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati in aree destinate ad insedia |
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Art. 11 - Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi, provvede a: a) promuovere le iniziative dirette a limitare la produzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti speciali; b) stimare la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in relazione ai settori produttivi e ai principali poli di produzione; |
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Art. 12 - Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate1. Il piano regionale per la bonifica delle aree inquinate provvede a individuare: |
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Art. 13 - Procedure per l’approvazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti e del piano regionale per la bonifica delle aree inquinate1. I piani regionali di cui agli articoli 10, 11, 12 e le loro varianti, sono adottati con deliberazione della Giunta regionale che provvede ad inviarne copia alle province, ai “consigli di bacino” N33 ed ai comuni. 2. Il Presidente della Giunta regionale provvede a dare notizia dell’adozione dei piani regionali, indicando le sedi in cui chiunque può prenderne visione, tramite pu |
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CAPO IV - Forme di cooperazione e Autorità d’Ambito |
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Art. 14 - Forme e modi della cooperazione ed istituzione dell’Autorità d’ambito |
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Art. 15 - Funzioni dell’Autorità d’ambito |
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Art. 16 - Individuazione della forma di cooperazione |
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Art. 16-bis - Transizione dagli enti responsabili di bacino all’Autorità d’ambito1. Nelle more dell’individuazione delle forme di servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dell’Autorità d’ambito, ai sensi del comma 3 dell’articolo 19, e dell’operatività dell’organizzazione del servizio da questa approvata, rimangono in essere ed esercitano le funzioni loro proprie gli enti responsabili di bacino di cui al piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 785/1988 e continuano a produrre effetti, fino alla loro naturale scadenza, fatta salva |
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Art. 17 - Ordinamento dell’Autorità d’ambito |
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Art. 18 - Organizzazione e funzionamento dell’Autorità d’ambito |
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Art. 19 - Organizzazione della gestione dei rifiuti urbani |
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Art. 20 - Programma pluriennale degli interventi |
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CAPO V - Impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti |
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Art. 21 - Requisiti tecnici ed ubicazione degli impianti1. Nella progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti devono essere utilizzati i migliori ritrovati della tecnica idonei al conseguimento degli obiettivi della massima tutela della salute degli abitanti e di progressiva riduzione dell’impatto ambientale derivante dai rifiuti. A tal fine la Giunta regionale, con proprie deliberazioni emana ed agg |
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Art. 22 - Presentazione del progetto degli impianti e relativi elaborati tecnici1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 5, i soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla Regione o alla provincia, secondo le rispettive competenze previste dagli articoli 4 e 6 della presente legge, allegando il progetto definitivo dell’impianto, secondo le disposizioni vigenti, e la documentazione tecnica prevista, per la realizzazione del progetto stesso, dalle disposizioni vigenti in materia urbanistico-edilizia, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. 2. Il progetto degli impianti: a) dev’essere corredato dagli elaborati tecnici necessari ad individuare il processo e le apparecchiature del s |
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Art. 23 - Istruttoria per l’approvazione dei progetti e conferenza dei servizi1. Il responsabile del procedimento relativo all’approvazione di progetti di nuovi impianti di recupero o di smaltimento o di modifiche sostanziali di impianti esistenti, nominato dall’ente competente a ricevere la domanda, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, provvede in via preliminare, all’esame formale della documentazione presentata, per verificarne la completezza in relazione ai previsti effetti del provvedimento richiesto, nonché all’immediata segnalazione all’interessato delle eventuali carenze documentali riscontrate, al fine della procedibilità dell’istruttoria. 2. Nei successivi trenta giorni dalla verifica della completezza della documentazione di cui al comma 1 o dell’integrazione della stessa, il responsabile del procedimento provvede a: a) individuare gli specifici visti, pareri, autorizzazioni |
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Art. 24 - Approvazione dei progetti1. Entro quindici giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, di cui all’articolo 23, comma 2 lettera e), e sulla base delle risultanze della stessa, la Giunta regionale o l’organo individuato dalla provincia sulla base del proprio Statuto, secondo le rispettive competenze, approva il progetto e autorizza la realizzazione dell’impianto. 2. Il provvedimento di approvazione del progetto produce gli effetti sostitutivi di cui all’articolo 27, comma 5, del decreto l |
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Art. 25 - Realizzazione dell’impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale1. Gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, di cui all’articolo 22, sono soggetti a collaudo funzionale. 2. Il provvedimento di approvazione del progetto dell’impianto di smaltimento o recupero abilita alla realizzazione dell’impianto ed al suo esercizio provvisorio fino al rilascio o diniego dell’autorizzazione all’esercizio prevista dall’articolo 26. 3. L’avvio dell’impianto, e l’esercizio provvisorio dello stesso, è preceduto dall’invio al Presidente della provincia da parte del proponente di una comunicazione, recante in allegato una dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato, dalla quale risulti: |
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Art. 26 - Autorizzazione all’esercizio1. La richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’impianto, corredata dal relativo certificato di collaudo, è indirizzata al Presidente della Provincia. 2. Il provvedimento di autorizzazione all’esercizio è rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza da parte dell’interessato. 3. Le province comunicano alla regione entro trenta giorni dal rilascio di cui al comma 2, i dati relativi alle autorizzazioni all’esercizio per le discariche, nonché le modifiche alle autorizzazioni in essere. 4. L’autorizzazione all’esercizio, oltre ad individuare le condizioni e le prescrizioni indicate all’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997, costituisce altresì autorizzazione per gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera |
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Art. 27 - Rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio1. Le autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di rifiuti hanno di norma la durata di cinque anni e sono rinnovabili. Possono essere rilasciate autorizzazioni di durata inferiore |
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Art. 28 - Gestione amministrativa degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti1. Gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, per la realizzazione ed esercizio dei quali sono richieste le autorizzazioni previste dagli articoli 2 |
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Art. 29 - Impianti assoggettati a procedura autorizzativa semplificata1. Sono assoggettati a procedura autorizzativa semplificata: a) le aree attrezzate al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni, che non prevedano l’installazione di strutture tecnologiche e/o processi di trattamento; b) gli stoccaggi di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da at |
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Art. 30 - Impianti di sperimentazione e ricerca1. Agli impianti di sperimentazione e ricerca relativi allo smaltimento ed al recupero di rifiuti, volti alla verifica della fattibilità ambientale, tecnica ed economica di tecnologie e sistemi innov |
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Art. 31 - Procedure semplificate per l’autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti1. Le procedure semplificate disciplinate al Titolo I Capo V del decreto legislativo n. 22/1997 si applicano alle attività di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi nonché alle attività di recupero dei rifiuti individuati dai decreti ministeriali previsti dagli articoli 31, 32 e 33 del medesimo decr |
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CAPO VI - Disposizioni per particolari tipologie di impianti per le bonifiche |
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Art. 32 - Norme generali per le discariche1. Le discariche per rifiuti urbani e per rifiuti speciali devono distare dagli edifici destinati ad abitazione ovvero dagli edifici pubblici stabilmente occupati almeno: a) 150 metri qualora trattasi di discariche per soli rifiuti secchi, o comunque non putrescibili; |
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Art. 32-bis - Interpretazione autentica della lettera a), comma 4, articolo 321. La lettera a) del comma |
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Art. 33 - Norme particolari per le discariche di rifiuti speciali1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 22/1997, e successive modifiche ed integrazioni, le nuove discariche per rifiuti speciali, diverse da quelle per rifiuti inerti di seconda categoria tipo A ai sensi della deliberazione Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, possono essere realizzate da: a) soggetti singoli o associati per lo smaltimento dei rifiuti derivati dalle loro attività di produzione di beni ubicate nel territorio regionale; |
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Art. 34 - Disposizioni per le operazioni di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati1. Ferme restando le limitazioni di cui all’articolo 33, comma 3 relativamente ai rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale, ai progetti di bonifica che comportino la messa in sicurezza in via definitiva anche mediante apporto di materiale o rifiuti non putrescibili non si applicano le distanze previste dall’articolo 32, comma 1. 2. Ferme restando le competenze e le funzioni previste dall’articolo 17 del decreto le |
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CAPO VII - Vigilanza |
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Art. 35 - Vigilanza sulle attività di gestione dei rifiuti1. Le province, nell’esercizio delle funzioni di controllo loro attribuite dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 22/1997, quando accertino violazioni alle norme di legge in materia, provvedono, fatte salve le eventuali sanzioni pe |
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CAPO VIII - Norme finanziarie |
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Art. 36 - Tariffe per il conferimento di rifiuti urbani agli impianti di smaltimento e di recupero1. L’approvazione della tariffa di conferimento costituisce parte integrante del provvedimento di approvazione del progetto degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e per quelli pubblici di recupero di cui al punto R1 dell’allegato C al decreto legislativo n. 22/1997. 2. La tariffa di cui al comma 1 è calcolata sulla base di un piano economico-finanziario formulato dal titolare, composto da due fattori: |
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Art. 37 - Contributo ambientale a favore della Regione e dei comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti1. I soggetti che effettuano la gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti devono corrispondere un contributo ambientale destinato, quota parte, a interventi finalizzati prioritariamente al ristoro del disagio indotto nel territorio dalla presenza dell’impianto a favore dei comuni ove gli impianti sono ubicati e, per la restante parte, a favore della Regione per far fronte ai costi derivanti dalla gestione post mortem di discariche non più attive nonché agli interventi di bonifica e ripristino ambientale posti a carico delle amministrazioni pu |
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Art. 38 - Contributo regionale per lo smaltimento di rifiuti urbani in impianti ubicati fuori dagli bacini territoriali1. La Giunta regionale determina annualmente l’ammontare del contributo dovuto alla Regione per lo smaltimento dei rifiuti urbani in impianti utilizzati per sopperire ad emergenze e richieste di smaltimento di rifiuti proveni |
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CAPO IX - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi |
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Art. 39 - (Ammontare del tributo)1. L’ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito e disciplinato dall’articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è determinato ai sensi del medesimo articolo 3. 2. L’ammontare del tributo, per ogni tonnellata di rifiuti conferiti in discarica, è fissato nel modo seguente: a) euro 1,03 per i rifiuti speciali non pericolosi del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi; b) euro 2,07 per i rifiuti speciali pericolosi del settore minerario estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico; c) euro 10,33 per rifiuti speciali non pericolosi; d) euro 20,66 per i rifiuti speciali pericolosi; |
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Art. 40 - Modalità di versamento del tributo1. Il tributo è versato alla Regione Veneto, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettua |
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Art. 41 - Presentazione della dichiarazione1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i gestori degli impianti soggetti al tributo sono tenuti a produrre alla Regione Veneto, struttura competente per le finanze, i tributi e la ragioneria, una dichiarazione su apposito modello, predisposto dalla medesima struttura, contenente i seguenti dati: |
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Art. 43 - Applicazione delle sanzioni1. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dall’articolo 13 |
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Art. 44 - Decadenza rimborsi e compensazione1. L’accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente capo deve essere eseguito entro il termine di decadenza di cinque anni a decorrere dall’ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione annuale di cui all’articolo 41. |
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Art. 45 - Presunzione di conferimento1. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata |
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Art. 46 - Norma finanziaria1. Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è iscritto nell’apposito capitolo dell’entrata del bilancio regionale n. 196 "Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi". |
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Art. 47 - Modalità di impiego del fondo regionale1. Il fondo regionale di cui all’articolo 46, comma 3, è impiegato per la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati, oltre che per interventi d’iniziativa della Regione, nell’ambito delle destinazioni di cui all’articolo 3, comma 27, della legge n. 549/1995. 2. Il fondo è impiegato, in particolare, per il perseguimento dei seguenti obiettivi: a) costruzione di impianti per il recupero, la valorizzazione e lo smaltimento dei rifiu |
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Art. 48 - Programma annuale e modalità per la concessione di contributi1. La Giunta regionale predispone annualmente un programma che individua: a) gli obiettivi prioritari tra quelli indicati dal precedente articolo 47, comma 2; |
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Art. 49 - Concessione e liquidazione dei contributi1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all’articolo 48, comma 2, la Giunta regionale approva le graduatorie, individua gli interventi ammessi a contributo ed il piano di |
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CAPO X - Prevenzione e riduzione dei rifiuti |
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Art. 50 - Iniziative regionali per la prevenzione dei rifiuti e per il loro recupero1. La Regione persegue gli obiettivi della prevenzione e della riduzione della produzione dei rifiuti attuando le seguenti azioni: a) campagne informative, formative ed educative rivolte all’intera popolazione e particolarmente alle scuole, che promuovono l’adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, quali, ad esempio, l’acquisto di prodotti durevoli, facilmente riparabili, col minimo di imballaggio necessario e con imballaggio riusabile; |
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Art. 51 - Disposizioni per l’uso della carta riciclata negli enti pubblici, anche economici, della Regione1. Ai fini della conservazione dell’ambiente e del contenimento dei consumi energetici, in conformità a quanto disposto dall’artic |
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CAPO XI - Modifiche della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modificazioni e della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 |
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Art. 52 - Modifiche alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale" |
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Art. 53 - Modifiche della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni1. L’articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, "Norme per la tutela dell’ambiente" come modificato dall’articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 11, è così modificato: a) al primo comma dell’articolo 12: 1) la lettera b) è così sostituita: "b) omissis N9 ;"; |
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Art. 54 - Abrogazioni di disposizioni della legge regionale 16 aprile 1985 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di rifiuti1. Nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogate le seguenti disposizioni : a) il numero 5) del primo comma dell’articolo 2; b) nel primo comma nell’articolo 4: 1) la lettera a) del numero 2); 2) nella lettera b) del numero 2) l’espressione: "del suolo, come specificazione settoriale delle scelte e delle compatibilità generali previste all’interno del piano di cui alla precedente lettera a)"; |
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CAPO XII - Sanzioni, disposizioni transitorie e finali |
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Art. 55 - Sanzioni amministrative1. Ferme restando le disposizioni in materia di sanzioni previste al Titolo V del decreto legislativo n. 22/1997, e successive modifich |
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Art. 56 - Decorrenza delle competenze1. Le province esercitano le nuove funzioni previste dalla presente legge a decorrere da novanta giorni dalla data di entrata in vig |
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Art. 57 - Norma di prima applicazione1. Fino all’approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani di cui all’articolo 10, le province provvedono a ind |
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Art. 58 - Disposizioni transitorie in materia di impianti di incenerimento di rifiuti e di varianti al PRSU1. L’articolo 5 elaborato A, del PRSU approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 785 del 1988, è così sostituito: "Art. 5 - Varianti. 1. Costituiscono variante al Piano: a) la previsione di nuovi impianti; b) la modifica della tipologia degli impianti esistenti. |
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Art. 59 - Organi di consulenza tecnico-amministrativa |
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Art. 61 - Abrogazioni1. Sono abrogati: a) la legge regionale 6 giugno 1980, n. 85 come novellata dalla |
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Allegato A - Schema di convenzione per la cooperazione tra gli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimaledi cui all’articolo 14, comma 2
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Allegato B - Schema di convenzione per la costituzione del consorzio tra gli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimaledi cui all’articolo 14, comma 3
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Allegato C - Schema di statuto del consorzio tra gli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimaledi cui all’articolo 14, comma 3
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Allegato D - Aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e criteri generali alle province per la redazione delle carte di non idoneitàdi cui all’articolo 57
Nella tabella seguente sono state riportate, suddivise per tipo di vincolo: - le aree sottoposte a vincolo assoluto e, pertanto, non idonee, nelle quali non è consentita l’installazione di nuovi impianti o discariche con esclusione degli stoccaggi annessi ad attività produttive o di servizio; - le aree sottoposte ad altri tipi di vincolo, che possono essere ritenute idonee e nelle quali i piani provinciali possono individuare ulteriori prescrizioni rispetto a quelle previste dai rispettivi strumenti normativi. Nell’individuazione delle aree dedicate alla realizzazione degli impianti e delle discariche va comunque garantito il rispetto delle procedure derivanti dalla vigente normativa (quale ad esempio la legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 ).Nell’individuazione delle aree non idonee le province dovranno, inoltre, tenere conto dei seguenti criteri, in funzione delle diverse tipologie impiantistiche: 1) rispetto delle direttive degli strumenti pianificatori vigenti ed, in particolare, del PTRC; 2) distanze dagli insediamenti, tenuto conto dei vincoli indotti dalla presenza degli impianti stessi; 3) viabilità generale e maggiore fruibilità della viabilità d’accesso; 4) presenza di punti di approvvigionamento di acque sotterranee e superficiali in funzione del tipo di utilizzo; 5) situazione generale di inquinamento orientale; 6) rischio di valanghe e di incendi.
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